Rifiuti sanitari: normativa e modalità di gestione

Rifiuti sanitari: normativa e modalità di gestione

La gestione dei rifiuti sanitari, a livello nazionale, è normata dal D.Lgs 152/2006, noto anche come Testo unico Ambientale e da un altro decreto, il DPR 254/2003, norma specifica di settore che contiene indicazioni e disposizioni circa la disciplina della gestione di rifiuti prodotti in particolari contesti e definiti appunto rifiuti sanitari.

Campo di applicazione e finalità

Ma quali rifiuti rientrano in questa categoria?

All’articolo 1 comma 5, il Dpr 254/03, riporta un elenco di rifiuti, meglio specificati categoria per categoria al successivo art. 2, che vengono definiti rifiuti sanitari.

Tale elenco comprende:

  • Rifiuti sanitari non pericolosi;
  • Rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani;
  • Rifiuti sanitari non a rischio infettivo;
  • Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
  • Rifiuti sanitari pericolosi che richiedono particolari modalità di smaltimento;
  • Rifiuti da esumazione ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
  • Rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici.

Le norme specifiche di settore, destinate alla gestione di rifiuti con particolari caratteristiche, compreso il DPR 254/03, hanno lo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica attraverso l’attuazione della loro corretta gestione, intendendo per gestione tutte le fasi che partono dal deposito temporaneo presso il produttore, alla raccolta, allo stoccaggio autorizzato, fino al trattamento dei rifiuti stessi.

Regime giuridico di assoggettabilità

Nel Dpr 254/03 sono riportate indicazioni sul corretto svolgimento di tutte le fasi previste dalla gestione dei rifiuti ricompresi nell’elenco di cui all’art. 1 c. 5.

Si fa presente che, come dettagliato di seguito, molti dei rifiuti che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, seguono il regime giuridico definito dal D.Lgs 152/06 per i rifiuti pericolosi, non pericolosi e urbani.

La norma di settore piuttosto pone particolare attenzione e definisce disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (HP9).

Schematizzando possiamo dire che:

  • I rifiuti sanitari non pericolosi e i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo sono assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione previste nel D.lgs 152/2006.  Sono pertanto soggetti a tutte le disposizioni previste per i rifiuti speciali, che riguardano la corretta classificazione e caratterizzazione dei rifiuti, la corretta gestione del deposito temporaneo e la tracciabilità garantita mediante FIR, registro di carico e scarico e Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.
  • I rifiuti sanitari a rischio infettivo, a differenza dei precedenti, sono invece rifiuti che, a causa della loro caratteristica di pericolo HP9, devono essere gestiti adottando particolari precauzioni per evitare infezioni. Questo si traduce nella necessità di attuare specifiche modalità di gestione del deposito temporaneo, del deposito preliminare e del trasporto, conformi a quanto previsto dal DPR 254/03. Le operazioni finali della gestione ossia lo smaltimento, sono riconducibili a operazioni di termodistruzione o sterilizzazione in impianti autorizzati. Quest’ultimo processo può essere eseguito anche all’interno della struttura sanitaria stessa qualora questa decida di dotarsi di impianto di sterilizzazione, in tal caso non è richiesto il possesso di specifica autorizzazione.
  • I rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento ossia quelli elencati all’art. 2 c. 1 lettera h del DPR 254/03 (farmaci scaduti, citotossici, parti anatomiche etc.) devono essere smaltiti mediante operazioni di incenerimento in impianti autorizzati.
  • I rifiuti da esumazione e estumulazione sono classificati, come chiaramente specificato nel D.Lgs 116/2020 che ha modificato il D.Lgs 152/06, come rifiuti urbani ma, sulla base di quanto già riportato nel DPR 254/03, tali rifiuti devono essere raccolti separatamente rispetto ai rifiuti urbani e devono essere avviati a recupero e smaltimento in impianti autorizzati.
  • I rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie ma che presentano le stesse caratteristiche di infettività HP9, quali ad esempio i terreni di coltura  ed altri presidi usati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni, devono essere gestiti con le stesse modalità adottate per i rifiuti sanitari a rischio infettivo descritte in precedenza;
  • I rifiuti sanitari assimilabili agli urbani quali ad esempio carta, cartone, plastica non contaminata, scarti delle mense e delle attività di giardinaggio, pannoloni igienici anche sporchi di sangue purchè non derivanti da soggetti infettivi etc, sono assoggettati al regime giuridico di gestione dei rifiuti urbani.

Gestione del deposito temporaneo e del registro di carico e scarico di rifiuti a rischio infettivo.

Il produttore di rifiuti speciali, sia essa una struttura sanitaria o altra tipologia di attività, prima di affidarli a soggetti terzi per le operazioni di recupero o smaltimento, organizza all’interno della struttura di produzione un luogo appositamente adibito e organizzato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, definito deposito temporaneo.

Le indicazioni circa la strutturazione del deposito temporaneo sono fornite dal D.lgs 152/06 il quale prevede che sia effettuato nel medesimo luogo di produzione del rifiuto, sia  organizzato per categorie omogenee di rifiuti e preveda l’impiego di contenitori idonei scelti in funzione delle caratteristiche dei rifiuti da contenere, resistenti e facilmente manovrabili.

Il deposito temporaneo deve essere inoltre gestito secondo delle indicazioni quantitative e temporali ben precise. I rifiuti devono essere infatti avviati a smaltimento o recupero secondo le seguenti modalità:

  • Ogni 3 mesi a prescindere dal quantitativo raggiunto;
  • Al raggiungimento di un quantitativo massimo di 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi.

Se si opta per quest’ultima opzione, basata sul criterio quantitativo e non temporale occorre tenere presente che il deposito temporaneo non può, in nessun caso, avere una durata maggiore ad 1 anno.

Per i rifiuti a rischio infettivo, prodotti nelle strutture sanitarie ma anche ad esempio in laboratori analitici, centri di ricerca, sono previste delle modalità di gestione più restrittive anche in capo a produttore del rifiuto stesso, riportate nel DPR 254/03.

In particolare, si prevede una variazione temporale del deposito temporaneo che nel caso dei rifiuti infettivi può avare una durata massima di 5 giorni estesa a 30 giorni nel caso di quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

Altra importante differenza tra i rifiuti a rischio infettivo e gli altri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, riguarda le tempistiche entro le quali occorre effettuare le registrazioni sul registro di carico e scarico che, nel caso dei rifiuti infettivi è ridotto a 5 giorni dall’operazione di carico o di scarico, rispetto ai canonici 10 giorni concessi per le altre tipologie di rifiuti.

Operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto di rifiuti sanitari a rischio infettivo

Il DPR 254/03 prevede disposizioni particolari anche per le operazioni in capo a soggetti terzi autorizzati alla gestione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo:

  • Il deposito preliminare deve avere durata massima pari a 5 giorni, e la stessa deve comunque essere indicata all’interno dell’atto autorizzativo;
  • Il trasporto verso gli impianti di trattamento deve essere effettuato nel minor tempo tecnicamente possibile;
  • Il deposito temporaneo, la movimentazione, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico;
  • Nel caso di rifiuti taglienti o pungenti, deve essere utilizzato apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti».
  • Gli imballaggi a perdere precedentemente descritti devono essere contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».

Sterilizzazione all’interno della struttura sanitaria.

Come anticipato in precedenza i rifiuti a rischio infettivo, prodotti all’interno di strutture sanitarie possono essere sterilizzati all’interno delle strutture stesse senza necessità di autorizzazione rilasciata dall’autorità competente.

L’assenza di un’autorizzazione non è sinonimo di gestione più snella e minore controllo nelle operazioni di sterilizzazione in capo al produttore. La norma prevede infatti che, le strutture sanitarie dotate di impianti di sterilizzazione, rispettino le seguenti condizioni:

  • Trattino esclusivamente i rifiuti provenienti e riconducibili alla struttura in oggetto;
  • Inviino comunicazione alla provincia territorialmente competente in modo che la stessa possa svolgere opportuni controlli;
  • Convalidino e verifichino periodicamente (ogni 24 mesi), previo controllo da parte dell’autorità competente, l’impianto di sterilizzazione secondo i metodi indicati nell’allegato III;
  • Tengano, oltre al registro di carico e scarico, un altro registro all’interno del quale vengono evidenziate le operazioni di gestione dell’impianto, il numero di ciclo di sterilizzazione, i quantitativi di rifiuti gestiti, la data del processo di sterilizzazione.

A seguito delle operazioni di sterilizzazione, tali rifiuti potranno essere gestiti con modalità differenti a seconda della presenza o meno sul territorio di impianti di incenerimento di rifiuti urbani e dunque potranno essere classificati con codice CER 200301 e sottoposti al regime dei rifiuti urbani o classificati con codice CER 191210 ed essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti speciali.

Informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alla gestione dei rifiuti

Una corretta gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, condotta nel pieno rispetto della normativa vigente, non può prescindere da attività di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale coinvolto nel ciclo di gestione del rifiuto, sia nelle fasi operative che gestionali.

La consapevolezza degli operatori infatti risulta fondamentale per due aspetti:

Impatto sull’uomo e sull’ambiente : una corretta gestione dei rifiuti consente infatti di prevenire la produzione del quantitativo di rifiuti prodotti e li dove non realizzabile consente di ridurre gli impatti sull’ambiente e sulla salute umana che la scorretta manipolazione dei rifiuti stessi potrebbe determinare.

Impatto economico: la corretta gestione e classificazione dei rifiuti nonchè la corretta raccolta differenziata ridurrebbe il quantitativo di rifiuti prodotti o dei rifiuti non recuperabili andando ad incidere positivamente sui costi di gestione;

Si fa presente inoltre la stessa normativa vigente in campo di corretta gestione dei rifiuti sanitari (DPR 254/03) sottolinea l’importanza della formazione del personale recitando “deve  essere incentivata l’organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto dei materiali non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo”.

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