L’importanza della formazione ECM alla luce della Legge Bianco-Gelli
Il D. lgs n. 502 del 1992 all’art 16bis ha introdotto un obbligo di aggiornamento, durante tutto l’arco della carriera, per tutte le categorie professionali.
L’articolo prosegue affermando che “la formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale”.
Formazione ECM – Esoneri
È stato escluso da tale obbligo, come da circolare del Ministro della Salute del 5/03/02 N. DIRP 3/AG/448, il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza quali:
- corso di specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- master;
- corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi;
- certificati ed altri titoli;
- formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
- corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’Aids” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990.
Sono esonerati, altresì, dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla Legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Nel caso in cui tale impedimento fosse a cavallo tra due anni, l’esonero si applicherà all’anno in cui l’assenza è stata maggiore, come da direttiva Age.Na.s.
Formazione ECM – Triennio 2017-2019 e 2020-2022
Per il primo triennio in oggetto, la Commissione Nazionale per la formazione continua, con delibera del 15.12.2016, ha quantificato in 150 i crediti obbligatori a cui ogni professionista deve conformarsi mentre per il triennio in corso, la stessa commissione, con delibera del 18.12.2019, ha confermato il medesimo numero di crediti da eseguire, prorogando la chiusura dell’acquisizione dei crediti del precedente triennio (2017/2019) al 31.12.2020, con la perdita però delle riduzioni previste.
Formazione ECM – Emergenza COVID-19: Proroghe e Bonus
Con la delibera del 10 giugno 2020 all’articolo 8, la Commissione nazionale per la formazione continua ha confermato il termine ultimo al 31 dicembre 2020 per il riconoscimento, ai professionisti sanitari, del recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019, ma ha anche previsto lo spostamento al 31 dicembre 2021 dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016.
Il parlamento, per rendere merito a tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività senza soste durante la pandemia, nel mese di luglio, ha approvato la legge n.77, al cui articolo 5bis ha previsto che “i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire […] attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3”.
Legge Gelli: quali novità in caso di firma dei decreti attuativi?
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 19 del codice di deontologia medica del 2014, (Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze) è fondamentale porre l’accento sulla legge n.24 del 2017 (Legge Bianco-Gelli) che prevede all’articolo 10 l’obbligo di assicurazione per tre distinte tipologie:
a) obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie di essere previsti di copertura assicurativa o di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dal personale sanitario a “qualunque titolo operante presso le strutture”, ivi compresa la libera professione intramuraria;
b) l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie operanti in regime libero professionale e quindi con responsabilità contrattuale verso il paziente;
c) l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie operanti a qualunque titolo presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per la c.d. rivalsa o responsabilità amministrativa che scatta in caso di eventi commessi con colpa grave.
Fatta questa dovuta premessa, qualora i decreti attuativi della legge in questione fossero firmati, uno dei più attesi risulterebbe essere quello del Ministero dello Sviluppo Economico all’articolo 3, commi 3 e 7.
Nel primo caso, per i professionisti dipendenti il diritto di rivalsa da parte delle compagnie assicurative potrebbe essere esercitato qualora l’assicurato non abbia regolarmente assolto l’obbligo formativo di aggiornamento previsto per l’ECM nel triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità.
Nel secondo, applicabile alle strutture e liberi professionisti, invece, il mancato raggiungimento dei crediti ECM verrebbero in gioco alla scadenza contrattuale che dovrà prevedere la variazione in aumento o in diminuzione in relazione a tre criteri:
- al verificarsi di sinistri durante la vigenza contrattuale;
- alla valutazione della sinistrosità specifica tenuto dei dati soggetti a pubblicazione dalla stessa legge;
- dall’assolvimento dell’obbligo formativo e di aggiornamento ECM.
In conclusione, la formazione si conferma un elemento fondamentale all’interno delle strutture e in particolar modo per quelle soggette ad accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto criterio cogente per il suo mantenimento. È opportuno, quindi, mantenere costantemente aggiornata la cartellina di ogni singolo professionista con tutta la documentazione richiesta e invitare quest’ultimo a prestare la dovuta attenzione all’argomento.