Accordo Stato Regioni: Formazione per la sicurezza (aggiornamenti luglio 2024)

Accordo Stato Regioni: Formazione per la sicurezza (aggiornamenti luglio 2024)

Dopo un’attesa di due anni, il Ministero del Lavoro ha diffuso la bozza dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione per la sicurezza sul lavoro, richiesto dalla legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 146/2021.

La bozza rappresenta un accorpamento, una revisione e una modifica degli accordi attuativi vigenti in materia di formazione. Il nuovo Accordo abrogherà e sostituirà tutti gli accordi precedenti in materia.

Si tratta di un passo importante per l’adeguamento del sistema formativo alle nuove esigenze del mercato del lavoro e alle sfide poste dalle tecnologie emergenti.

Di seguito le novità contenute nella bozza che, una volta pubblicata con eventuali integrazioni e modifiche, indicherà le modalità, la durata e i requisiti per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP e addetti a vario titolo alla sicurezza in azienda.

Iter di approvazione e pubblicazione

L’iter prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevede:

  • Consultazione delle parti sociali
  • Trasmissione dell’Accordo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle Regioni
  • Assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome
  • firma dell’Accordo da parte del Segretario e del Presidente della Conferenza permanente

L’entrata in vigore è fissata per la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La norma transitoria consente di avviare corsi ancora conformi agli accordi abrogati, per un periodo massimo di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo. Possono essere conclusi i corsi previsti dagli accordi Stato-Regioni abrogati, nonché quelli dell’allegato XIV del D.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.

I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il nuovo corso di formazione previsto dall’Accordo entro e non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore.

Formazione pregressa: i percorsi formativi già effettuati in conformità con l’Accordo Stato Regioni 2011 sono riconosciuti e sono previsti specifici crediti formativi.

Principali novità

Il Nuovo Accordo Stato Regioni introduce diverse novità, tra cui durata per alcuni corsi, contenuti minimi aggiornati, modalità di erogazione più flessibili e maggiori requisiti per i formatori.

Nuovo Accordo Stato Regioni: cosa cambia

La formazione dei Preposti

La durata minima del corso per i preposti passerà da 8 a 12 ore. La bozza non prevede la possibilità di erogazione in e-learning, ma solo in presenza e in videoconferenza sincrona. La periodicità dell’aggiornamento sarà di 2 anni (era 5) con durata minima di 6 ore.

La formazione dei Dirigenti

La durata minima del corso per dirigenti passerà da 16 a 12 ore, ma prevede un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. Resta invariata la periodicità di 5 anni per il corso di aggiornamento, durata minima 6 ore.

La formazione dei Datori di lavoro

Si prevede un nuovo corso di formazione per i datori di lavoro della durata di 16 ore a cui si aggiunge un modulo “cantieri” di 6 ore, come previsto per i dirigenti. La periodicità dell’aggiornamento è quinquennale, durata minima 6 ore.

Il corso ha lo scopo di fornire “competenze organizzative, gestionale e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro”.

I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. Il corso formativo potrà essere svolto in e-learning, in presenza o in videoconferenza.

La formazione del Datore di lavoro RSPP

Per i datori di lavoro che, dopo aver frequentato il nuovo corso specifico per datori, intendano anche ricoprire il ruolo di RSPP, è previsto:

  • un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori
  • ulteriori moduli specifici per alcuni settori
    • 12 ore (settore pesca)
    • 16 ore (altri settori)

Per la formazione base non è prevista l’erogazione in e-learning. La periodicità dell’aggiornamento è quinquennale, durata minima 8 ore, per tutte le classi di rischio e potrà essere erogata in presenza, videoconferenza o e-learning. 

La formazione per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Le novità del corso per coloro che operano in ASIC (ambienti sospetti di inquinamento o confinati) riguardano la durata e i contenuti.

Il corso dovrebbe avere la durata minima di 12 ore e i contenuti riguarderanno sia la parte teorica (normativa) che pratica. La modalità di erogazione è solo in presenza.

Per l’aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore, anch’esso solo in presenza.

I docenti dovranno avere esperienza documentata almeno triennale.

La formazione per chi opera con attrezzature

Si prevedono nuovi corsi di formazione teorico-pratici per i lavoratori addetti alla conduzione di:

  • Carriponte: corso da 10 a 23 ore a seconda delle tipologie di carroponte per i quali ci si deve abilitare
  • CMM (caricatori per la movimentazione di materiali): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica
  • CRF (macchina agricola raccoglifrutta): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica

La modalità di erogazione è in presenza. L’aggiornamento è quinquennale con durata minima di 4 ore della parte pratica.

Nuovo Accordo Stato Regioni: cosa rimane invariato

La formazione dei Lavoratori

Per quanto riguarda contenuti e durata, la formazione generale e la formazione specifica del lavoratore rimangono invariate rispetto al precedente Accordo Stato Regioni.

La durata della formazione generale resta di 4 ore, mentre quella della formazione specifica cambia sulla base della valutazione del rischio e alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007)

  • 4 ore per le aziende dei settori di rischio basso
  • 8 ore per le aziende dei settori di rischio medio
  • 12 ore per le aziende dei settori di rischio alto

Anche per i corsi di aggiornamento non ci sono variazioni: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore. 

La formazione per RSPP e ASPP

La bozza dell’Accordo non introduce significative variazioni per la formazione di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione). Rimane la struttura con tre moduli: A e B valido per tutti, C per i responsabili.

Resta invariata anche la periodicità quinquennale dell’aggiornamento, 40 ore (RSPP) e 20 ore (ASPP).

La formazione per i CSP/CSE

Non ci sono differenze per la formazione di CSP (Coordinatore Sicurezza Progettazione) e CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione), due figure nei cantieri temporanei e mobili che si interpongono tra committente, progettisti e imprese esecutrici. Il corso è di 120 ore, la periodicità dell’aggiornamento di 40 ore è quinquennale.

Tabella riepilogativa – Corsi base

CORSOModalitàOre del corso
Lavoratori – Formazione generale– in presenza
– videoconferenza
– e-learning
4
Lavoratori – Formazione specifica Alto rischio– in presenza
– videoconferenza 
12
Lavoratori – Formazione specifica Media rischio– in presenza
– videoconferenza 
8
Lavoratori – formazione specifica Basso rischio– in presenza
– videoconferenza 
– e-learning
4
Dirigenti – in presenza
– videoconferenza 
– e-learning
12
Preposti– in presenza
– videoconferenza 
12
Datore di lavoro– in presenza
– videoconferenza 
– e-learning
16

+ 6 Modulo cantieri
Datori di lavoro RSPP– in presenza
– videoconferenza 
8

+ 12/16 Modulo integrativo per settori
RSPP/ASPP– in presenza
– videoconferenza 
– e-learning
28 Mod. A
48 Mod. B
24 Mod. C

+ Moduli di specializzazione:
12 Mod. B SP1 Agricoltura e Pesca
16 Mod. B SP2 Cave e Costruzioni
12 Mod. B SP3 Sanità Residenziale
16 Mod. B SP4 Chimico – Petrolchimico
Coordinatori per la sicurezza– in presenza
– videoconferenza 
120
Lavoratori in ambienti confinati e sospetti di inquinamento– in presenza
– videoconferenza (solo parte teorica)
12
Lavoratori che utilizzando attrezzature di lavoro – in presenza
– videoconferenza (solo parte teorica)
varia rispetto all’attrezzatura

Tabella riepilogativa – Corsi di aggiornamento

corsoModalitàOre del corsoPeriodicità
Lavoratori – Formazione specifica– in presenza
– videoconferenza 
– e-learning
65 anni
Dirigenti – in presenza
– videoconferenza 
– e-learning
65 anni
Preposti– in presenza
– videoconferenza 
62 anni
Datore di lavoro– in presenza
– videoconferenza 
– e-learning
65 anni
Datori di lavoro RSPP– in presenza
– videoconferenza 
– eLearning
65 anni
RSPP/ASPP– in presenza
– videoconferenza 
– e-learning
40 (RSPP)
20 (ASPP)
5 anni
Coordinatori per la sicurezza– in presenza
– videoconferenza 
– e-learning
405 anni
Lavoratori in ambienti confinati e sospetti di inquinamento– in presenza
 
45 anni
Lavoratori che utilizzando attrezzature di lavoro – in presenza45 anni

La sicurezza sul lavoro è un tema di fondamentale importanza per la tutela dei lavoratori e per il benessere delle imprese. Per questo motivo, la formazione in materia di salute e sicurezza rappresenta un elemento chiave nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.


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