Etichettatura ambientale degli imballaggi e chiarimenti del MITE
La transizione da un’economia lineare ad un’economia circolare sul tema della gestione dei rifiuti sul territorio nazionale ha determinato, con l’entrata in vigore del D.lgs. 116 del 2020, l’introduzione dell’obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi.
Gli imballaggi, oltre alla loro funzione d’origine, ossia proteggere, rendere agevole la manipolazione e fornire informazioni relative alla merce in essi contenuta, deve adesso assolvere anche il compito di veicolare informazioni relative alla loro gestione efficace e al loro corretto smaltimento.
Come previsto dal c. 5 dell’art. 219 del D.lgs. 152 del 2006 “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio” così come modificato dal D.lgs. 116 del 2020, per facilitare tutte le operazioni di gestione di questa particolare tipologia di rifiuti, dalla fase di raccolta, al riutilizzo, al recupero e riciclaggio, nonché al fine di fornire corrette informazioni all’utilizzatore finale, gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili ed in conformità alla determinazioni adottate dalla Comunità Europea.
Informazioni obbligatorie
I produttori hanno l’obbligo di indicare, ai fini dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali utilizzati per la loro produzione, sulla base della Decisione 97/129/CE.
Qualora tale norma non preveda una specifica identificazione per alcuni materiali o si intenda comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario, si può far ricorso a delle norme UNI specifiche:
- UNI 1043-1 per l’ identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione 97/129/CE;
- UNI 10667-1 per l’ identificazione dei polimeri provenienti dal riciclo;
- UNI 11469 per la comunicazione della composizione di strutture costituite da polimeri;
- UNI 14021 informazioni relative alla qualità ambientale dell’imballaggio.
Altra informazione obbligatoria da fornire al consumatore finale riguarda le indicazioni per la raccolta differenziata per ciascuna componente separabile manualmente di cui si compone l’imballaggio.
A riguardo, la norma non fornisce specifiche sui contenuti che tali informazioni devono contenere, CONAI nella guida sull’etichettatura ambientale, redatta per supportare i produttori e gli utilizzatori ad ottemperare ai loro obblighi di comunicazione, https://www.etichetta-conai.com/wp-content/uploads/2021/02/EtichettaturaAmbientale_Impaginato_0527-1.pdf, suggerisce di inserire le seguenti informazioni:
- Famiglia di materiale
- Indicazioni sulla raccolta
Oppure
- Indicazioni sulla raccolta per famiglia di materiale
Con l’indicazione di verificare le disposizioni del proprio Comune.
Soggetti obbligati
Nelle modifiche apportare al c. 5 dell’art. 219, per quel che riguarda l’obbligo di identificazione e classificazione degli imballaggi in base alla decisione 129/97/CE, ossia di indicare il materiale di cui si compone, non è stata prevista la discriminante della destinazione al solo consumatore finale, ciò vuol dire tale obbligo riguarda sia gli imballaggi destinati al B2C che gli imballaggi destinati al B2B.
Per quel che riguarda invece le indicazioni sulla destinazione finale degli imballaggi, essendo espressamente rubricato che tale obbligo è previsto per gli imballaggi destinati al consumatore finale, i produttori di imballaggi destinati al B2B ne resterebbero esclusi.
Entrata in vigore
Nel testo del D.lgs 116 del 2020 non sono stati previsti periodi transitori o di proroga all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di etichettatura ambientale, le stesse pertanto avrebbero dovuto essere applicate a partire dal 26 settembre del 2020.
Il Decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2012, cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, all’art. 15 c. 6, ha previsto la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale fino al 31 dicembre del 2021 relativamente al primo periodo dell’art. 219 c. 5, più chiaramente ha previsto la sospensione dell’obbligo di fornire indicazioni sul fine vite dell’imballaggio.
Chiarimenti del MITE
L’entrata in vigore del D.lgs. 116 del 2020 ha determinato l’insorgere di non pochi dubbi e quesiti relativi agli adempimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi in capo ai vari soggetti della filiera. Ciò ha reso necessario l’intervento del Ministero della Transizione Ecologica, il quale, con l’emanazione della circolare del 17 maggio 2021 ha cercato di chiarire alcuni aspetti sulla materia https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/2021_17mag_nota_etichetta_imballaggi.pdf.
- Sospensione dell’applicazione dell’obbligo di etichettatura ambientale:
Il MITE ha chiarito che sulla tematica della proroga è intervenuta la Legge di conversione del “Decreto Sostegni”, D.L. n. 41 del 2021, che ha previsto all’art. 39 la sospensione fino al 31 dicembre 2021, dell’applicazione dell’intero comma 5 dell’art. 219 del D.lgs. 152/2006. È stato inoltre disposto che “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.”
- Soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi:
Al fine di prevedere un’adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di etichettatura deve ricadere, oltre che sul produttore, anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.
- Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli di trasporto:
Al fine di garantire una corretta etichettatura anche per gli imballaggi finiti e venduti direttamente dal produttore, neutri e privi di grafica e per gli imballaggi terziari destinati al trasporto, si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio se tali informazioni vengono riportate sui documenti di trasporto che accompagnano la merce o su altri supporti esterni anche digitali.
- Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione:
Nel caso dei Preincarti, è da intendersi adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.
- Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione:
Anche per tali casistiche appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.
- Imballaggi destinati all’esportazione:
Nonostante il c. 5 dell’art. 219 non preveda esplicitamente che l’obbligo di etichettatura ambientale sia applicato ai soli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, appare opportuno escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.
- Ricorso al digitale:
Al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).