152 milioni di euro per l’assistenza sanitaria ai profughi e possibilità per medici e operatori sanitari di esercitare in Italia

152 milioni di euro per l’assistenza sanitaria ai profughi e possibilità per medici e operatori sanitari di esercitare in Italia

Il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, pubblicato in Gazzetta e varato il 18 marzo dal Consiglio dei Ministri, è diventato operativo.

Tra le misure sanitarie rilevanti del decreto segnaliamo: una che prevede un finanziamento aggiuntivo straordinario alle Regioni per l’assistenza sanitaria i profughi dall’Ucraina e una con deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per i sanitari ucraini giunti in Italia a seguito del conflitto.

Nello specifico:

  • 152 milioni di euro sono stati stanziati per l’anno 2022, in favore delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio. Si tratta di risorse messe a disposizione per riconoscere un contributo forfetario per l’accesso alle prestazioni al Servizio sanitario nazionale per i richiedenti e i titolari della protezione temporanea, per un massimo di 100mila unità.
  • Invece, in merito alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.

A riguardo, viene precisato che le strutture sanitarie interessate ad avvalersi di tali professionisti potranno procedere al reclutamento temporaneo, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa.