Decreto attuativo Legge Gelli: dal 16 marzo 2026 scade il regime transitorio relativo alle coperture assicurative
Il 16 marzo 2026 scadrà il periodo transitorio finalizzato a consentire l’adeguamento dei contratti assicurativi in deroga per le strutture e i professionisti sanitari, ovvero i contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 232 del 15 dicembre 2023 che non soddisfano i requisiti minimi previsti.
Con il Decreto Ministeriale n. 232 del 15 dicembre 2023 (Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), attuativo della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), sono stati stabiliti i requisiti minimi di garanzia per le polizze assicurative e per le “misure analoghe”, ridefinendo in modo profondo la responsabilità professionale sanitaria.
Nessun contratto non conforme potrà essere considerato valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo assicurativo previsto dalla normativa vigente. Anche le polizze pluriennali aggiudicate tramite bandi pubblici, se non rinegoziabili, non potranno estendere la propria efficacia oltre il termine del 16 marzo 2026.
Tra i vari requisiti previsti, i principali sono:
- Massimali minimi:
- per le strutture:
- strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, ivi compresi i laboratori di analisi: massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro;
- strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
- strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
- per i professionisti sanitari (cioè le polizze previste dall’art. 10 c. 2 della legge):
- esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
- per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
- per le strutture:
- Forma contrattuale: confermato il “claims made”; le polizze devono obbligatoriamente prevedere una retroattività di dieci anni e, in caso di cessazione definitiva dell’attività, un’ultrattività decennale.
- Auto-ritenzione del Rischio: le strutture che optano per “misure analoghe” devono istituire un fondo rischi e un fondo riserva sinistri, la cui congruità deve essere certificata da un revisore legale o dal collegio sindacale.
- Incentivi: introdotto un meccanismo di tipo Bonus-Malus che premia la prevenzione del rischio applicata attraverso azioni di governance.
- Recesso: il diritto di recesso dell’assicuratore potrà essere esercitato solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente.
Le Direzioni apicali rispondono delle scelte in materia di copertura del rischio e devono, quindi, essere in grado di dimostrare di aver adottato misure idonee e proporzionate. A tal fine, per chi ancora non avesse provveduto, si raccomanda di applicare un protocollo strutturato che preveda almeno le seguenti fasi:
- Censimento di tutte le polizze attive per identificare eventuali clausole ancora in deroga;
- Valutazione del profilo di rischio, basandosi sulle proprie caratteristiche di attività, compreso i volumi, e sullo storico dei sinistri;
- Condivisione dei risultati e delle decisioni con le figure interne di riferimento (Risk Manager, Ufficio Legale, Direzione Sanitaria/Aziendale, ecc.);
- Definizione e attuazione della propria politica: Auto-ritenzione o sottoscrizione della polizza dopo ricerca e confronto tra le varie compagnie.
Per una maggior tutela, inoltre, si consiglia di tracciare e documentare ogni passaggio del processo decisionale e di adeguamento.
La scadenza del 16 marzo 2026 permetterà alle strutture non solo di proteggere al meglio la propria posizione ma anche di proteggere Pazienti e professionisti.

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Un approccio multidimensionale è infatti indispensabile per garantire la massima efficacia:
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