ARRIVA IL GREEN PASS VACCINALE: LE STRUTTURE SANITARIE POTRANNO RICHIEDERLO AI PAZIENTI?

ARRIVA IL GREEN PASS VACCINALE: LE STRUTTURE SANITARIE POTRANNO RICHIEDERLO AI PAZIENTI?

Il green pass vaccinale è ormai realtà anche in Italia: il 17 giugno il Presidente del Consiglio Draghi ha firmato il Decreto che definisce le modalità di rilascio della Certificazione verde digitale COVID-19 (c.d. Decreto riaperture)

Il trattamento dei dati riportati sul green pass è consentito alle strutture sanitarie che volessero assicurassi di avere a che fare con pazienti vaccinati?

Che cos’è il green pass?

Il Green Pass è una certificazione, in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Tale certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

  • la vaccinazione contro il Covid-19,
  • l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore
  • la guarigione dall’infezione.

Il green pass vaccinale riporta quindi categorie particolari di dati personali del paziente, che devono essere oggetto di una particolare tutela da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, che procedano al loro trattamento.

L’intervento del Garante sull’iniziativa presa dalla Regione Campania

Il Garante si è di recente espresso su un’iniziativa della Regione Campania volta proprio ad estendere l’utilizzo del green pass per consentire la fruizione di innumerevoli servizi come ad esempio quelli turistici, alberghieri, di wedding, trasporti e spettacoli.

Al momento la certificazione consente l’accesso a eventi pubblici, strutture sanitarie residenziali (RSA) e, dal primo luglio, anche gli spostamenti verso tutti i paesi dell’area Schengen.

L’Autorità ha chiarito che la richiesta di esibire il pass vaccinale avanzata dalla Regione Campania è illegittima, perché priva di un’idonea base giuridica rappresentata da una specifica norma di legge (il c.d. Decreto Riaperture), non potendo a tal fine essere sufficiente un’ordinanza emanata da una Regione.

Come si devono comportare le strutture sanitarie? No ad iniziative personali

Prendendo spunto da quanto chiarito dal Garante in merito all’iniziativa della Regione Campania possiamo affermare che il trattamento dei dati personali riportati sul green pass deve essere sorretto da un’adeguata base giuridica.

Per tale ragione le strutture sanitarie non potranno richiedere l’esibizione del green pass in fase di accettazione del paziente, a meno che non vi sia una specifica previsione normativa che le autorizzi a farlo.

Al momento, nel Decreto Riaperture, si fa esplicito riferimento solo alle RSA, che quindi sono le uniche strutture sanitarie legittimate, fina dal primo giorno di applicazione della certificazione, a subordinare l’ingresso in struttura all’esibizione dello stesso.

Medico competente e trattamento dati personali inerenti alla vaccinazione dei dipendenti

Stabilito quindi che il Medico Compente sia un autonomo Titolare del trattamento, e per di più l’unico soggetto che possa trattare dati personali riguardanti la salute del dipendente, come ci si regola in azienda rispetto al dato personale relativo alla vaccinazione?

Anche in questo caso il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o

tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni

vaccinali; il consenso del dipendente, infatti, non sarebbe in tale situazione una base giuridica idonea e legittima.

Anche il tema del trattamento dei dati relativi alla vaccinazione può essere inquadrato nell’ambito della verifica dell’idoneità alla mansione ricoperta dal lavoratore, quindi solo il Medico Competente potrà trattare i dati personali relativi alla vaccinazione del dipendente ed esprimersi sulla idoneità parziale e/o inidoneità temporanee per i lavoratori non vaccinati.

Il datore di lavoro, potendo venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione e delle eventuali prescrizioni fissate dal Medico Competente come condizioni di lavoro, potrà solo attuare le misure indicate da quest’ultimo e, qualora venga espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42 d.lgs. n. 81/2008).