Comitato Valutazione Sinistri: guida pratica al DM 232/2023

Comitato Valutazione Sinistri: guida pratica al DM 232/2023

Il 16 marzo 2026 rappresenta una data chiave per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private. Scade infatti il periodo di adeguamento previsto dal Decreto Interministeriale 232 del 15 dicembre 2023, che introduce obblighi organizzativi e assicurativi destinati a incidere profondamente sui modelli di gestione del rischio clinico.

A partire da tale data, tutte le strutture saranno chiamate ad allineare i contratti assicurativi e le eventuali misure analoghe, come già approfondito in un precedente articolo, e a istituire un Comitato Valutazione Sinistri (CVS), organismo centrale nella gestione dei sinistri e nella valutazione delle richieste risarcitorie.

A chi si applica il Decreto

Per evitare dubbi interpretativi, l’Art. 1 del DM definisce “struttura” qualsiasi realtà sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che eroghi prestazioni sanitarie a favore di terzi. Il perimetro dei soggetti coinvolti è quindi molto ampio e comprende ospedali, case di cura, RSA, poliambulatori, centri diagnostici e tutte le organizzazioni che, a qualunque titolo, forniscono prestazioni sanitarie.

Il ruolo del Comitato Valutazione Sinistri

Il DM dedica ampio spazio alla definizione del CVS e alle sue funzioni, nello specifico:

  1. Art. 15: 2.  La struttura, in completa o parziale auto-ritenzione del rischio, o con copertura assicurativa, gestisce il sinistro, avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri, proprio o in convezione, previa individuazione del ruolo e delle funzioni con apposito regolamento o atto organizzativo.
  2. Art. 16: 1. La struttura istituisce al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la funzione valutazione dei sinistri in grado di valutare sul piano medico-legale, nonché clinico e giuridico, la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura. Tale funzione dovrà fornire il necessario supporto ai fini della determinazione di corrette e congrue poste da inserire in bilancio relativamente ai fondi di cui agli articoli 10 e 11. Le competenze minime obbligatorie, interne o esterne, che la struttura deve garantire sono le seguenti:

          a) medicina legale;
          b) perito («loss adjuster»);
          c) avvocato o altra figura professionale, con competenze giuridico legali dell’ufficio aziendale incaricato della gestione dei sinistri;
          d) gestione del rischio («risk management»)

Infine, l’Art. 17 (come in parte già previsto dall’Art. 2 della Legge 24/2017) prevede che le strutture elaborino una relazione annuale per valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei processi di gestione del rischio, confrontando i risultati con le valutazioni effettuate e segnalando eventuali criticità per proporre miglioramenti (il tema è stato trattato in modo approfondito qui).

Il Comitato Valutazione Sinistri: dall’obbligo normativo all’operatività gestionale

L’istituzione del Comitato Valutazione Sinistri non deve essere interpretata come un semplice adempimento formale, bensì come la creazione di un vero e proprio motore decisionale per la struttura sanitaria. Il legislatore, attraverso gli articoli 15 e 16 del decreto prima richiamati, ha inteso strutturare un organismo capace di far dialogare competenze diverse che spesso, in passato, procedevano a compartimenti stagni.

Un aspetto cruciale riguarda la flessibilità organizzativa concessa dal decreto. La norma stabilisce infatti che la funzione di valutazione dei sinistri possa essere garantita sia attraverso personale interno, sia mediante il ricorso a competenze esterne in regime di convenzione. Questa specifica è di fondamentale importanza soprattutto per le strutture di dimensioni ridotte, come RSA o poliambulatori specialistici, che possono così adempiere agli obblighi di legge senza dover sostenere i costi fissi di un ufficio sinistri strutturato, ma garantendosi comunque una consulenza di alto profilo tecnico.

Per arrivare preparati alla scadenza del 16 marzo 2026, ogni struttura dovrà dotarsi di un apposito regolamento o atto organizzativo. Questo documento dovrà definire con chiarezza la periodicità delle riunioni, i flussi di comunicazione tra i vari professionisti coinvolti e le modalità con cui le decisioni del Comitato vengono trasmesse alla direzione apicale. Solo attraverso un’organizzazione procedimentalizzata, il CVS potrà trasformarsi da onere burocratico a strumento strategico per la tutela legale e la qualità assistenziale della struttura.

Un obbligo normativo, ma soprattutto un’opportunità

Gli adeguamenti richiesti dal DM 232/2023 non dovrebbero essere percepiti come un mero onere amministrativo. Al contrario, rappresentano un’occasione per:

  • rafforzare la qualità dei processi interni
  • migliorare la sicurezza dei pazienti
  • aumentare la trasparenza nella gestione dei sinistri
  • consolidare la capacità difensiva della struttura
  • garantire una corretta allocazione delle risorse economiche

Il mancato adeguamento, invece, potrebbe avere conseguenze rilevanti: oltre a possibili sanzioni non ancora definite nel dettaglio, potrebbero emergere impatti su autorizzazione e accreditamento, nonché un indebolimento della posizione difensiva in caso di contenzioso.

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Consulenza

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