Credito di imposta e agevolazioni – Le misure del decreto aiuti

Credito di imposta e agevolazioni – Le misure del decreto aiuti

Aumentate le aliquote del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 e per la formazione 4.0

È approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n.50/2022  del 17 maggio 2022, il cosiddetto “Decreto Aiuti o Decreto Energia”, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Il Governo è intervenuto su due agevolazioni previste dal piano Transizione 4.0: il credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e il credito di imposta formazione 4.0.

In merito al credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 il Decreto Aiuti interviene sull’aliquota in vigore quest’anno, elevandola dal 20% al 50% per l’acquisto di software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.

La disposizione si applica a tutti quegli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Di fatto, quindi si tratta di un intervento retroattivo che consentirà anche a chi ha acquistato software 4.0 nei primi mesi dell’anno di godere di questa super-aliquota.

A sorpresa, cambia anche il credito di imposta per la formazione 4.0. Il Decreto Aiuti, nello specifico, prevede che le prime due aliquote, quelle per le piccole e le medie imprese, possono salire rispettivamente al 70% e al 50% a una condizione, ovvero che: “che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto”.