Direttive Europee 2019/130 e 2019/983: protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
Con l’emanazione del Decreto 11 febbraio 2021 sono state recepite le direttive europee 2019/130 e 2019/983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Le modifiche introdotte hanno riguardato gli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008 che ora hanno un contenuto aggiornato e conforme alle disposizioni dettate dalle due direttive 2019/130 e 2019/983
In particolare, nell’Allegato XLII tra le sostanze, miscele e processi considerati cancerogeni sono stati aggiunti:
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
- Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Infatti, è ormai acclarato che vi siano sufficienti elementi di prova della cancerogenicità degli oli minerali usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore. È molto alta la possibilità che tali oli siano assorbiti in misura significativa attraverso la pelle e che quindi l’esposizione professionale avvenga per via cutanea.
Nell’allegato XLIII tra le sostanze per le quali è stato definito un valore limite di esposizione professionale i nuovi agenti introdotti sono:
- Tricloroetilene
- 14,4 ‘- Metilendianilina
- Epicloridrina
- Etilene dibromuro
- Etilene dicloruro
- Cadmio e suoi composti inorganici
- Berillio e composti inorganici del berillio
- Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico
- Formaldeide
- 4,4’Metilene-bis (2 cloroanilina)
- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
- Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37
- Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore
In particolare, il limite di esposizione professionale per la formaldeide è:
- 0,37 mg/m3 (0,3 ppm) per una esposizione di 8 ore e 0,74 mg/m3 (0,6 ppm) per un’esposizione breve.
Per breve esposizione si intende un periodo di 15 minuti ed il valore limite indicato è quello al di sopra del quale l’esposizione deve essere evitata.