Esenzione Rifiuti Speciali

Esenzione Rifiuti Speciali

Invio richiesta entro il 31 gennaio

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa sui rifiuti Ta.Ri. non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani da Roma Capitale, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

È prevista la non tassazione per: le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, le seguenti percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta:

  • Ambulatori Medici e Odontoiatrici (non facenti parte delle strutture che operano in forma organizzativa e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla L. n. 833/1978) cat.10
  • altre (cat. 17/18)

La richiesta deve essere inviata allegando tutti i documenti probatori che danno diritto alla riduzione o non tassazione delle superfici indicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per domande o chiarimenti:

Ufficio TA.RI