Fine dello Stato di emergenza
Green pass base, rafforzato, accesso in struttura e obbligo vaccinale per i professionisti sanitari
Con la pubblicazione del Decreto-Legge n. 24 del 24/03/2022 – “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza“, in atto dal 31 marzo 2022, è stata definita una roadmap per un graduale ritorno alla normalità.
Tra le novità introdotte, in particolare, l’attenzione viene posta in materia di certificazione verde COVID-19 – Green pass di tipo base o rafforzato -, disposizioni perl’accesso dei visitatori presso strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie, hospice e nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere e obbligo vaccinale.
Dal 1° al 30 aprile 2022 (con decadenza degli obblighi dal 1° maggio) è previsto l’obbligo di Green pass base (art.6) per:
- mense e catering continuativo su base contrattuale
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati
- concorsi pubblici
- corsi di formazione pubblici e privati
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori
- partecipazione del pubblico a spettacoli, nonché a eventi e a competizioni sportive, che si svolgono all’aperto
- mezzi di trasporto a lunga percorrenza (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea).
- Inoltre, dal primo aprile al 30 aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, l’accesso ai luoghi di lavoro con il Green pass base.
Fino al 30 aprile rimane in vigore il Super Green pass o Green pass rafforzato (art.7) per:
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati
- piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, compresi spogliatoi e docce (a eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti)
- convegni e congressi
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia)
- feste a seguito di cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati
- spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso
- l’accesso ai locali delle scuole e delle università.
- Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie, hospice e nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere.
Fino al 31 dicembre 2022, l’accesso dei visitatori, su tutto il territorio nazionale, presso strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, oppure a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.
Tuttavia, ai direttori sanitari delle strutture ospedaliere è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.
Infine, vi informiamo che permane fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per tutto il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa (art.8):
- nelle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti
- nelle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio
- nelle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazione in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
- L’obbligo vaccinale permane fino al 31 dicembre 2022 per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazioni di fragilità (art.8).
Permane l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 per tutte le altre categorie attualmente sottoposte all’obbligo (art.8).