Formazione in materia antincendio: modifiche alla normativa

Formazione in materia antincendio: modifiche alla normativa

Il nuovo decreto “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, n. 81 settembre 2021” a cura del Ministro dell’Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre, presenta importanti novità in materia di Prevenzione Incendi soprattutto per quanto riguarda la formazione degli addetti all’ interno delle aziende e dei requisiti richiesti ai formatori e agli stessi addetti antincendio.

Livelli delle attività

In particolare, l’Allegato III “Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti antincendio” riporta indicazioni riguardo la sostituzione delle classi di rischio con livelli delle attività:

  • Livello I = Rischio Basso
  • Livello II = Rischio medio
  • Livello III = Rischio Alto

Formazione

Di seguito un riepilogo della ripartizione in ore di formazione teorica e pratica per ogni livello:

  • ATTIVITÀ DI LIVELLO I (corso di tipo 1-FOR): 4 ore di formazione, 2 delle quali dedicate all’esercitazione pratica
  • ATTIVITÀ DI LIVELLO II (corso di tipo 2-FOR): 8 ore di cui 5 di modulo teorico e 3 di esercitazione pratica
  • ATTIVITÀ DI LIVELLO III (corso di tipo 3-FOR): 16 ore di cui 12 di teoria e 4 di pratica

Aggiornamento

Per quanto riguarda l’aggiornamento, il decreto stabilisce (e non più “consiglia”) di provvedere al “refresh” delle competenze ogni 5 anni (invece degli attuali 3 consigliati nel D.Lgs 81/08).

Di seguito la strutturazione dei percorsi formativi di aggiornamento:

  • ATTIVITÀ DI LIVELLO I: 2 ore di aggiornamento costituto solo da esercitazioni pratiche
  • ATTIVITÀ DI LIVELLO II: 5 ore di formazione, di cui 2 teoriche in aula e 3 di esercitazioni pratiche
  • ATTIVITÀ DI LIVELLO III: 8 ore di formazione, di cui 5 teoriche in aula e 3 di esercitazioni pratiche

Formazione in presenza e FAD

Un’altra importante novità, riportata sempre nell’Allegato III del decreto, viene citata al punto 3.1.2.1 e riguarda l’equiparazione tra la formazione in presenza e quella in FAD (formazione a distanza) – ma solamente per quel che concerne la parte teorica.

Docenti

Un articolo a parte, ma che merita attenzione, è anche il VI “Requisiti dei docenti” che disciplina le modalità formative riservate al corpo docente nonché tutti i requisiti da possedere e dove viene fatta una distinzione tra parte pratica e parte teorica.

Requisiti

Nello specifico, tra i requisiti essenziali per ricoprire il ruolo di docente per i corsi completi (parte teorica + pratica) e per quelli di sola parte teorica, vi è il diploma di scuola secondaria di secondo grado, mentre per i docenti di sola parte pratica questo requisito non è richiesto.

Formazione e Aggiornamento docenti

Il comma 5 dello stesso articolo invece introduce un’importante novità in merito all’aggiornamento della formazione che, in questo caso, riguarda i docenti.

Da ottobre 2022, quindi dall’entrata in vigore delle disposizioni, anche i docenti dovranno sottoporsi ad aggiornamento quinquennale secondo lo schema che segue:

  • almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica per i docenti abilitati all’erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici
  • 12 ore per i docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli teorici
  • 8 ore (di cui 4 di pratica) per quelli abilitati all’erogazione dei soli moduli pratici

Anche in questo caso, l’aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può avvenire anche in modalità FAD (formazione a distanza).

Per ricoprire il ruolo di formatore, la formazione iniziale per docenti di tipo A (formatori parte teorica+ parte pratica), deve avere una durata minima di 60 ore, di cui 16 di formazione pratica ed è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero e argomenti, indicati nell’allegato V. Il corso prevede anche il superamento dell’esame finale.

È comunque possibile acquisire anche abilitazioni parziali, per l’erogazione dei soli moduli teorici o di quelli pratici. L’Art. 7 indica che i corsi di cui all’Art. 5 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, l’obbligo di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio decorre dalla data della formazione o dell’ultimo aggiornamento svolto. Nei casi in cui la formazione o l’ultimo aggiornamento sia stato erogato da più di 5 anni prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quindi a ottobre 2022.

Per tutti i dettagli vi invitiamo a consultare la Gazzetta Ufficiale: