Il Nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Il Nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD è la dichiarazione attraverso la quale vengono comunicati, dai soggetti tenuti all’adempimento, i rifiuti prodotti e gestiti nell’anno precedente alla dichiarazione.

Sulla base di quanto disposto dalla legge istitutiva del MUD (legge 70 del 1994) nel caso in cui sia necessario apportare delle modifiche al suddetto Modello, queste, devono essere emanate con DPCM, entro il 1° marzo ed in tal caso la scadenza è fissata in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’entrata in vigore di nuove norme nazionali, in attuazione alle recenti Direttive Europee sull’economia circolare e su tutti il D.lgs. 116/2020, ha profondamente modificato il quadro normativo generale che regola le attività di produzione e gestione rifiuti, rendendo necessarie variazioni ed integrazioni anche per il MUD.

Il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, valido per l’anno in corso, è stato approvato con DPCM del 23 dicembre 2020, pubblicato in GU del 16 febbraio 2021 e pertanto, per quanto esposto in precedenza, il termine ultimo per la sua presentazione slitta al 16 giugno 2021.

Come per gli anni precedenti anche per l’anno in corso, il MUD viene articolato in 6 comunicazioni che devono essere presentate alle Camere di Commercio da parte dei soggetti tenuti all’adempimento:

  1. Comunicazione rifiuti, all’interno della quale vengono dichiarati i rifiuti prodotti, gestiti, trasportati, intermediati, i materiali che vengono prodotti dalle attività di recupero;
  2. Comunicazione veicoli fuori uso;
  3. Comunicazione imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
  5. Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, riservata ai gestori del servizio pubblico, dell’unione dei Comuni, o dei singoli Comuni per quella parte di rifiuti prodotti dai cittadini o raccolti a seguito di convenzioni;
  6. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), dichiarazione predisposta all’interno del Registro AEE

SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti tenuti a presentare il MUD sono individuati dall’art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 182/2003 e dalla nuova versione dell’art. 189, commi 3 e 4, del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. n. 116/2020.

Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi – rientrano in tale categoria anche i soggetti che effettuano la raccolta dei rifiuti urbani e coloro che sono iscritti in categoria 4 bis ed effettuano trasporto di rifiuti ferrosi;
  • Commercianti ed intermediari;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti derivanti da:
  • Attività industriali (art. 184 c. 3 lettera c)
  • Attività artigianali (art. 184 c. 3 lettera d)
  • Attività di smaltimento e recupero rifiuti, potabilizzazione delle acque e trattamento delle acque reflue, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie (art. 184 c. 3 lettera g così come modificata dal Dlgs 116/2020)
  • I Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per ilo recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi, In questa categoria rientrano coloro che effettuano gestione di rifiuti quali veicoli fuori uso (autodemolitori, rottamatori, frantumatori), rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e da rifiuti da imballaggio;
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.

SOGGETTI ESONERATI

Vi sono poi dei soggetti che, sulla base dei rifiuti prodotti e delle attività svolte, sono esonerati da tale adempimento, tra questi rientrano:

  • Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di:
  • Servizio (servizi finanziari, istituti bancari, assicurazioni etc.)
  • Attività commerciali (commercio all’ingrosso, al dettaglio, ristoranti, bar, alberghi etc.)
  • Attività sanitarie (ospedali, farmacie, ambulatori, cliniche)
  • Enti appartenenti alla pubblica amministrazione
  • Attività principale di costruzione, demolizione e scavo
  • Attività agricole, agro-industriali e silvicoltura come individuati dall’art. 2135 del Codice civile e della pesca.
  • Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, abbattimento fumi, fanghi con meno di dieci dipendenti;
  • Produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi che, attraverso apposite convenzioni, affidano i propri rifiuti al gestore del servizio pubblico
  •  le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • soggetti che esercitano attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).

Le principali novità introdotte al Modello Unico di dichiarazione Ambientale riguardano le informazioni da trasmettere e le modalità di invio e sono riassunte di seguito:

  1. Autorizzazione Impianti: gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l’autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del c.3 art. 184-ter (End-of-Waste “caso per caso”);
  2. Veicoli fuori uso: le comunicazioni veicoli fuori uso hanno subito modifiche per quel che riguarda le informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre;
  3. Costi di gestione: la scheda “CG-costi di gestione” della comunicazione rifiuti urbani la quale è stata completamente ridisegnata;
  4. RAEE: le categorie della comunicazione RAEE sono state adeguate alla classificazione prevista dall’allegato III al D.lgs. 49/2014; sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.
  5. SISTEMI DI ACCESSO: da settembre l’accesso ai siti per la compilazione e presentazione del MUD telematico e del MUD semplificato avverrà esclusivamente tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta di identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) e non più attraverso le credenziali user name e password. Sarà possibile, tuttavia, agganciare lo storico delle dichiarazioni inviate fino al mese di settembre alla nuova identità digitale. 
  6. MODAITA’ DI PAGAMENTO: da settembre il pagamento dei diritti di segreteria relativi alle dichiarazioni trasmesse mediante MUD semplificato e MUD comuni, potrà essere fatto esclusivamente tramite il circuito PagoPA. Per quel che riguarda il MUD telematico invece, il pagamento potrà essere effettuato tramite il circuito PagoPA o sistemi di pagamento elettronico.
  7. SANZIONI: Vengono confermate invece le sanzioni previste negli anni precedenti con una novità che riguarda la comunicazione veicoli fuori uso.

Nel dettaglio le sanzioni vengono applicate nei seguenti casi:

  • la mancata comunicazione MUD o comunicazione inesatta o incompleta da parte dei soggetti obbligati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 €;
  • la comunicazione MUD trasmessa in ritardo, non oltre 60 giorni dalla scadenza, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 €;
  • la mancata comunicazione MUD Veicoli fuori uso o comunicazione inesatta o incompleta da parte dei soggetti obbligati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 € e la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi (novità introdotta dal D.lgs. 119/2020). La comunicazione può essere rettificata entro 60 giorni dalla data di presentazione;
  • per la sezione che riguarda i produttori di AEE, oltre che per la mancata presentazione o per la presentazione inesatta o incompleta della dichiarazione MUD, viene applicata una sanzione anche nel caso di mancata registrazione al portale AEE. La sanzione amministrativa pecuniaria va da 2.000 a 20.000 €.

Per maggiori informazioni sul tema visitate il sito www.arambiente.it o contattaci direttamente a comunicazione@ecosafety.it

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