Piattaforma STRIMS: obbligo di registrazione per i detentori di sorgente di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi del comparto sanitario

Piattaforma STRIMS: obbligo di registrazione per i detentori di sorgente di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi del comparto sanitario

È stato pubblicato nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, l’emendamento 4.140 all’art. 4 del disegno di legge di conversione del DL 228 del 30.12.2021 (cosiddetto Milleproroghe), con cui si approva la proroga dei termini di cui all’art. 48 c. 4 del D. Lgs. 101/20.

Nello specifico, con l’approvazione del provvedimento, slitta dal 27 febbraio 2022 al 31 marzo 2023 l’obbligo di registrarsi al STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) del portale ISIN. Un obbligo previsto da direttiva Euratom e dal Decreto legislativo 101/2020 che include il dover comunicare tipo e caratteristiche dei radiografici posseduti.

Si estende così il termine prescritto, al fine di stabilire le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dello stesso ISIN, con esclusivo riferimento ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate a seguito dell’esposizione medica nelle strutture sanitarie.

L’articolo 48, in particolare, specifica che i detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN e ad inserire le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, nei dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o antecedenti alla data di cessazione della detenzione delle sorgenti.

Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN sono stabilite nell’Allegato XII.

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