Regione Lazio, i nuovi adempimenti in materia di autorizzazione con l’entra in vigore della L. n. 14/2021

Regione Lazio, i nuovi adempimenti in materia di autorizzazione con l’entra in vigore della L. n. 14/2021

La Regione Lazio, lo scorso mese di agosto, ha emanato la Legge n. 14/2021 con la quale ha previsto delle modifiche alla precedente Legge Regionale n. 4/2003 in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitare e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.

Nello specifico l’articolo 31 ha previsto quanto segue:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente: “2 bis. Lo svolgimento dell’attività professionale medica o sanitaria non ricompresa all’interno delle tipologie di cui al comma 2, presso studi, anche organizzati in forma associata o condivisa tra medici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali, è soggetta a comunicazione di inizio attività nel rispetto della normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali.”;

b) ai commi 1ter e 1quinquies dell’articolo 6 le parole: “Per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “Per tutte le strutture di cui all’articolo 4, comma 1,”;

c) all’articolo 10:
1) al comma 1 parola: “quinquennale” è sostituita dalla seguente: “annuale”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. Semestralmente, e comunque entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, i soggetti autorizzati inviano alla Regione un report riguardante il personale utilizzato nelle singole strutture autorizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il report, distinto tra personale dipendente e personale con contratti atipici, dovrà riportare i dati anagrafici del personale, l’inquadramento professionale, la tipologia di contratto applicata e le ore settimanali medie di impiego nella struttura.”.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Merita particolare attenzione quindi quanto predisposto nei punti b) 1quinquies e c)

Nel caso si intenda avanzare una nuova richiesta per realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura riconducibile alle categorie di cui all’articolo 4 comma 1 (strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative; strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o post acuzie; strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale; gli stabilimenti termali) il soggetto che intende presentare l’istanza deve ottenere previamente il parere della Regione che si dovrebbe esprimere entro, e non oltre, quarantacinque (45) giorni dalla presentazione dell’istanza.

Inoltre, i soggetti in possesso di autorizzazione all’esercizio, unitamente a coloro che dispongono anche dell’accreditamento, devono:

  • Ogni 6 mesi (e comunque entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno) inviare alla Regione un report riguardante il personale utilizzato nelle singole strutture autorizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il report, distinto tra personale dipendente e personale con contratti atipici, dovrà riportare i dati anagrafici del personale, l’inquadramento professionale, la tipologia di contratto applicata e le ore settimanali medie di impiego nella struttura.
  • Ogni anno inviare alla Regione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi