Videosorveglianza: facciamo il punto dopo le nuove FAQ del garante privacy

Il Garante ha di recente pubblicato nuove Faq sulla videosorveglianza (https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza ), dandoci ulteriori spunti in una materia non sempre agevole dal punto di vista privacy.

Proviamo a fare chiarezza.

Cosa è necessario fare prima di istallare un impianto di videosorveglianza?

Chiariamo innanzitutto che non è richiesta alcuna autorizzazione privacy per l’installazione di un impianto di videosorveglianza e che Il GDPR, essendo improntato sulla responsabilizzazione del Titolare, sposta su quest’ultimo l’obbligo di valutare il rischio per le persone fisiche relativo all’installazione di un impianto di videosorveglianza, e procedere, se si rientra nelle fattispecie per le quali è prevista, ad una valutazione d’impatto.

Quali sono dunque gli adempimenti da porre in essere prima di procedere all’installazione?

Videosorveglianza e Statuto dei lavoratori

L’installazione di un impianto di videosorveglianza richiede il rispetto di quanto previsto dall’art 4 della legge n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), qualora riguardi una struttura o società che impieghi lavoratori dipendenti.

In questo caso si può procedere all’installazione “per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e il Titolare deve ottenere a tal fine un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali

Nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario richiedere l’autorizzazione dell’impianto alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

È fondamentale che le telecamere non siano installate prima della ispezione che porterà all’autorizzazione, pertanto, nel caso in cui l’impianto fosse stato già istallato, dovrà essere smontato in attesa del sopralluogo in struttura.

Obbligo di informare l’interessato

Ogni zona soggetta a videosorveglianza deve prevedere un’informativa per l’interessato che sta per accedervi, poiché ogni interessato ha diritto di essere informato in via preventiva, prima cioè di accedere ad un’aerea videosorvegliata.

L’informativa cui si fa riferimento può essere fornita in formato semplificato (il classico cartello che vediamo affisso alle pareti), il cui modello può essere scaricato al seguente link (https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9496244 )

Tuttavia, l’informativa breve non esaurisce l’obbligo di informare l’interessato; la stessa deve infatti rimandare all’informativa completa contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del GDPR, indicando come e dove trovarla (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).

Videosorveglianza e dati particolari

E se la videosorveglianza dovesse riguardare dati particolari (quelli che venivano definiti dati sensibili) sarebbe possibile procedere a riprendere il paziente?

La ripresa del paziente che contenga dati particolari (Il Garante fa l’esempio di un ospedale che installa una videocamera per monitorare le condizioni di salute di un paziente) è consentita solo se lo stesso ha espresso un consenso esplicito per la finalità di cura o qualora si ricada in uno degli altri casi previsti dall’art 9, num 2.

Data la particolarità ‘sensibilità’ del tema il Titolare dovrà tenere presente il principio di minimizzazione, sancito dagli artt. 5 e 6 del GDPR, sulla base del quale deve essere sempre ridotto al minimo il rischio di acquisire filmati che rivelino altri dati a carattere sensibile, indipendentemente dalla finalità.

Videosorveglianza per monitorare l’ingresso di un edificio

Il Titolare può installare una telecamera per videosorvegliare l’ingresso della propria struttura senza necessità di ricevere alcuna autorizzazione dall’Ispettorato del Lavoro, purché l’ingresso non sia un luogo in cu il personale dipendente svolge parte della propria attività lavorativa (es carico-scarico merci).

In questo caso, tuttavia, oltre al cartello di informativa, che informi chiunque entri in struttura che sta entrando in un’area videosorvegliata, è necessario che l’angolo di visuale della telecamera sia limitato all’area relativa al proprio ingresso, escludendo ogni forma di ripresa relativa ad aree comuni o ad aree di pertinenza di soggetti terzi (es l’ingresso di un altro edificio), anche se si trattasse di semplice ripresa e non di registrazione delle immagini.

Il testo completo delle faq del Garante in tema di videosorveglianza può essere consultato al link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9497843