Decreto Milleproroghe, nuovi obblighi di copertura assicurativa per le strutture sanitarie
🖊️ La Redazione
Importanti novità in ambito sanitario (e non solo) con l’entrata in vigore del Decreto Milleproroghe
In Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la legge di conversione n.15 del 21 febbraio 2025 del decreto legge n. 202 del 27 dicembre 2024.
In altre parole, il Decreto Milleproroghe è diventato legge ed è entrato in vigore dall’11 marzo 2025.
Con il Decreto Milleproroghe vengono introdotte importanti novità in ambito sanitario.
OBBLIGO COPERTURE CATASTROFALI
Tutte le imprese (escluse quelle agricole), sanitarie e non, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa sui rischi dovuti da catastrofe naturale, entro il 31/03/2025.
Tale obbligo è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (Legge n.213 del 30 dicembre 2023), ed è stato prorogato con la Legge 15/2025.
Nello specifico, l’Art. 1, Comma 101, recita, quindi:
“Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.
Inoltre, il Decreto Ministeriale n.18 del 30 gennaio 2025 (Ministero dell’Economia e delle Finanza e Ministero delle Imprese e del Made in Italy), specifica le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
In breve:
• Tra i beni da coprire con l’assicurazione (come da Art. 2424 del Codice Civile), sono da considerare: fabbricati, impianti, macchinari, strumentazioni, ecc.
• PREMIO – Art. 4: “il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio”
• SCOPERTO – Art. 6: “per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, …, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile”.
• MASSIMALI – Art. 7: “le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
- a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
- 2. Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata … la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti”.
Al comma 102 dell’Art. 1 della Legge di Bilancio 2024 sono anche definite le sanzioni:
“Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.”
In conclusione, relativamente al comparto sanitario, tutte le imprese (quindi, Case di cura, RSA, studi medici, odontoiatrici, ecc.) sono tenute alla sottoscrizione di una copertura per eventi catastrofali, entro il 31/03/2025.
La mancata sottoscrizione potrebbe comportare il non ottenimento di aiuti pubblici, non solo nel caso di eventi catastrofici.
Il Decreto Milleproroghe introduce, anche, altre novità. Tra cui:
Formazione ECM PER I PROFESSIONISTI SANITARI
L’Articolo 4, Comma 2-bis, prevede che:
- L’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 potrà essere assolto entro il 31 dicembre 2025.
- In caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi per i trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.
SCUDO PENALE PER I MEDICI
L’Articolo 4, comma 7, lettera d), introduce una proroga al 31 dicembre 2025 relativa “alla limitazione di responsabilità penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale”.
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
L’Articolo 4, comma 7, lettera c), introduce un ulteriore proroga per le Regioni e le Provincie Autonome per l’adeguamento del proprio ordinamento a quanto previsto dalle disposizioni dell’Accreditamento Istituzionale per le Strutture sanitarie. Tale proroga è valida fino al 31 dicembre 2026.
Resta invariata, invece, la possibilità da parte delle Regioni di accreditare nuove strutture.

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Risorse utili:
- legge di conversione n.15 del 21 febbraio 2025
- Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025
- Legge di Bilancio 2024 (Legge n.213 del 30 dicembre 2023)
- Decreto Ministeriale n.18 del 30 gennaio 2025
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