Formazione sulla Sicurezza del Datore di lavoro con il nuovo Accordo Stato Regioni

Formazione sulla Sicurezza del Datore di lavoro con il nuovo Accordo Stato Regioni

Con l’Accordo Stato-Regioni 2025, la formazione del Datore di Lavoro cessa di essere un’opzione legata a ruoli tecnici specifici per trasformarsi in un requisito soggettivo imprescindibile. Per chi dirige, che siano strutture sanitarie complesse, grandi realtà industriali o qualsiasi PMI, questo passaggio non rappresenta soltanto un nuovo adempimento, quanto piuttosto un aggiornamento necessario della propria funzione di garanzia.

Punti chiave sulla formazione datore di lavoro

  • Scadenza: per chi ricopre già la carica al momento della pubblicazione dell’Accordo, la formazione obbligatoria deve essere completata entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, maggio 2027. Per i nuovi datori di lavoro, deve essere avviata contestualmente all’inizio dell’attività e completata entro i termini previsti dal decreto.
  • Contenuti: il corso include moduli giuridici, normativi e di organizzazione/gestione della sicurezza. Previsto modulo extra per cantieri.
  • Modalità: erogabile in aula, in modalità mista o e-learning.
  • Ruolo RSPP: se il datore di lavoro svolge direttamente il ruolo di RSPP, la durata può variare (16, 32 o 48 ore) in base al livello di rischio (basso, medio, alto). 

Il mancato adempimento comporta sanzioni, pertanto è consigliabile completare il percorso entro i termini previsti. 

Dalla vigilanza alla competenza: perché la formazione del datore di lavoro è un obbligo inderogabile

Il percorso che ha condotto all’attuale scenario ha origine con il Decreto Legge 146/2021, convertito nella Legge 215/2021. Questo intervento legislativo ha modificato profondamente l’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, introducendo l’obbligo formativo per il Datore di Lavoro.

Per un lungo periodo, l’operatività di questa norma è rimasta sospesa in attesa che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ne definisse i parametri concreti: contenuti, durata e modalità di erogazione.

L’Accordo del 2025 scioglie queste riserve. La ratio della norma è chiara: la sicurezza sul lavoro non può essere gestita efficacemente se chi detiene il potere decisionale e di spesa non possiede una competenza tecnica e giuridica di base.

Ad esempio, in una struttura sanitaria, dove i rischi variano dal biologico all’organizzativo, o in una grande azienda con linee di produzione complesse, la consapevolezza del vertice è la prima linea di difesa contro l’infortunio e la conseguente responsabilità penale.

Chi riguarda l’obbligo: un perimetro universale

La definizione di Datore di Lavoro fornita dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 non ammette ambiguità: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o colui che esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il nuovo Accordo stabilisce che la formazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro, superando la distinzione che in passato esentava chi non ricopriva direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Nelle grandi organizzazioni, dove la figura del Datore di Lavoro può essere identificata in un dirigente con ampie deleghe o nel Direttore Generale di un’azienda, ad esempio ospedaliera, l’obbligo rimane personale e non delegabile. La competenza acquisita attraverso la formazione diventa lo strumento per esercitare correttamente il potere di vigilanza su tutta la piramide gerarchica aziendale.

Contenuti didattici: cosa deve sapere il vertice

La didattica prevista dall’Accordo Stato-Regioni non mira a formare un tecnico della prevenzione, ma un dirigente consapevole. I contenuti sono suddivisi in aree tematiche che riflettono la complessità del ruolo:

  1. Area Giuridica: focus sulle fonti del diritto, sulla gerarchia delle norme e sul sistema delle sanzioni. È fondamentale comprendere come la giurisprudenza interpreti il concetto di “colpa” e di “omessa vigilanza” nel contesto direzionale.
  2. Area Gestionale: approfondimento sui modelli di prevenzione, sulla valutazione dei rischi (DVR) e sulla gestione delle emergenze. Per un dirigente sanitario, questo significa anche saper valutare l’appropriatezza delle procedure in reparti ad alto rischio.
  3. Area Relazionale: la sicurezza è anche comunicazione. Il corso tratta il ruolo dell’informazione, della formazione e dell’addestramento dei lavoratori, nonché i rapporti con le rappresentanze dei lavoratori (RLS) e gli organismi di vigilanza.

Struttura e durata del percorso formativo datore di lavoro

Il legislatore ha strutturato il percorso formativo per garantire una copertura esaustiva dei temi critici. La formazione si articola in due momenti distinti: la formazione iniziale e l’aggiornamento periodico.

  • Formazione iniziale (16 ore): il modulo base ha una durata minima di 16 ore. Questo monte ore è stato ritenuto il minimo indispensabile per fornire una panoramica che spazi dal quadro giuridico-normativo alla gestione tecnica dei rischi. All’interno di queste 16 ore trovano spazio l’analisi delle responsabilità civili e penali, la conoscenza del sistema istituzionale della prevenzione e i modelli di organizzazione e gestione (MOG) ex D.Lgs. 231/01.
  • Aggiornamento quinquennale (6 ore): ogni cinque anni, il Datore di Lavoro deve frequentare un corso di aggiornamento di almeno 6 ore. Questo serve a recepire le evoluzioni tecnologiche, le modifiche legislative e le nuove sentenze della Cassazione che orientano l’interpretazione delle norme di sicurezza. Se il datore di lavoro ha frequentato anche il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni, l’aggiornamento dovrà riguardare anche queste tematiche.

Modulo aggiuntivo “cantieri”: a chi è rivolto?

È previsto un ulteriore modulo specifico denominato “Modulo aggiuntivo Cantieri” (durata minima 6 ore) per tutti quei datori di lavoro che operano come imprese affidatarie all’interno di cantieri temporanei o mobili. Questo modulo tratta aspetti specifici relativi alla gestione della sicurezza nei cantieri.

La formazione per i datori di lavoro che svolgono compiti di RSPP

Per i datori di lavoro che assumono direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è previsto un corso specifico da svolgere in aggiunta al corso base. La durata varia in base al rischio: basso 16 ore, medio 32 ore e alto 48 ore.

Per questi soggetti, l’Accordo riconosce la validità della formazione pregressa. Se il corso effettuato è conforme alle durate e ai contenuti previsti, il Datore di lavoro è considerato in regola con la formazione iniziale. Resta tuttavia fermo l’obbligo di procedere con l’aggiornamento, calcolato dalla data dell’ultimo corso frequentato.

Scadenze e regime transitorio: la finestra dei due anni

L’introduzione di un nuovo obbligo richiede sempre un periodo di adeguamento per non paralizzare le attività produttive. L’Accordo 2025 prevede una clausola di salvaguardia:

  • Datori di lavoro già in attività: chi ricopre già la carica al momento della pubblicazione dell’Accordo (quindi chi era già in carica ad aprile 2025) ha due anni di tempo per completare la formazione iniziale di 16 ore. Si tratta di un periodo sufficiente per programmare gli interventi formativi senza interferire con l’operatività aziendale.
  • Nuovi datori di lavoro: per chi assume l’incarico dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, la formazione deve essere avviata contestualmente all’inizio dell’attività e completata entro i termini previsti dal decreto (generalmente 60 giorni).

Si sottolinea che:

  • I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni del 17/4/2025 e i cui contenuti siano conformi all’accordo stesso, sono riconosciuti validi.
  • Il datore di lavoro che avesse svolto una formazione come dirigente ai sensi del precedente Accordo Stato Regioni del 2011 è esonerato dalla partecipazione al corso per Datori di Lavoro previsto dall’Accordo del 2025, come previsto dall’Allegato III di quest’ultimo Accordo.

Modalità di erogazione formazione datore di lavoro: in aula, e-learning o videoconferenza?

La formazione obbligatoria per datori di lavoro (16 ore + eventuali 6 per cantieri) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 2025 è erogabile in aula, videoconferenza sincrona o e-learning.

Anche l’aggiornamento (6 ore ogni 5 anni) è ammesso in modalità e-learning.

La modalità scelta deve sempre garantire tracciabilità, interattività e verifica dell’apprendimento.

Perché investire in una formazione di qualità

Affidarsi a enti formativi di comprovata esperienza non è solo un modo per evitare sanzioni. In caso di infortunio grave, la magistratura verifica in primis la presenza di un attestato, ma anche la congruità della formazione ricevuta rispetto ai rischi specifici gestiti.

Invitiamo i datori di lavoro e i responsabili delle risorse umane a pianificare sin da ora l’adeguamento. Anticipare la scadenza del biennio significa gestire la transizione con ordine, garantendo alla propria azienda la continuità operativa e la massima tutela legale.

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La sicurezza sul lavoro è un asset strategico: riduce i costi degli infortuni, protegge dalla responsabilità penale e garantisce l’accesso ai grandi appalti.

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