Approfondimento normativo sulla prevenzione delle cadute e responsabilità della struttura sanitaria
La sentenza n. 3203 del 14 novembre 2023 della Corte d’Appello di Milano rappresenta un caso significativo per quanto riguarda la responsabilità delle strutture sanitarie nella prevenzione delle cadute accidentali dei pazienti. Confermando la sentenza del Tribunale di Pavia, la Corte ha rigettato l’appello di una struttura sanitaria in merito alla caduta di una paziente, ribadendo l’importanza di una gestione accurata e proattiva del rischio di caduta.
Questo episodio offre l’occasione per esplorare il quadro normativo italiano e regionale in tema di prevenzione delle cadute, nonché la necessità di una valutazione personalizzata e di rivalutazioni periodiche del rischio.
Il caso in questione riguardava un incidente avvenuto il 29 giugno 2018, quando una paziente ricoverata per un programma riabilitativo post-operatorio è caduta nel bagno dell’ospedale riportando un grave trauma cranico. La paziente era già caduta una prima volta il 26 giugno 2018 e, nonostante ciò, non era stata effettuata una rivalutazione del rischio.
La struttura sanitaria, appellandosi contro la sentenza del Tribunale di Pavia che l’aveva condannata a risarcire 338.898,66 euro, sosteneva che la presenza costante di un caregiver non fosse necessaria e che la paziente potesse essere gestita dal personale presente. Tuttavia, la Corte d’Appello ha confermato la responsabilità della struttura, sottolineando la negligenza nella gestione del rischio e nella prevenzione delle cadute.
A livello nazionale, la responsabilità sanitaria è disciplinata principalmente dalla Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24 del 2017) e dai suoi decreti attuativi, che riformano il sistema di responsabilità delle strutture e dei professionisti sanitari. Questa normativa sottolinea l’obbligo per le strutture sanitarie di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei pazienti e prevenire eventi avversi, tra cui le cadute accidentali.
Secondo l’art. 7 della Legge Gelli-Bianco, le strutture sanitarie sono responsabili ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile per i danni derivanti da inadempienze nell’attività sanitaria, salvo che dimostrino di aver adottato tutte le misure preventive richieste. Ciò implica che, in caso di caduta di un paziente, la struttura è chiamata a rispondere per la mancata prevenzione, come evidenziato nella sentenza in esame. Il principio di prevenzione del rischio, sancito anche dall’art. 2087 del Codice civile, obbliga le strutture sanitarie ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei pazienti.
Nel contesto della prevenzione delle cadute, queste misure includono non solo la valutazione iniziale del rischio, ma anche l’adozione di interventi personalizzati e l’adeguamento continuo delle strategie di prevenzione. Questi interventi possono includere:
- Sorveglianza costante del paziente da parte del personale sanitario o di un caregiver, in particolare per i pazienti a rischio elevato.
- Modifiche ambientali per ridurre i rischi, come l’uso di tappetini antiscivolo, la regolazione dell’altezza del letto e l’installazione di corrimano nei bagni.
- Assistenza personalizzata in base al livello di autonomia del paziente, con l’eventuale utilizzo di ausili alla deambulazione o dispositivi di allarme in caso di caduta.
Nella gestione del rischio di caduta, le strutture sanitarie spesso si affidano a strumenti standardizzati come la Scala Morse o la Scala Conley, che aiutano a valutare il rischio di caduta dei pazienti in base a criteri specifici. Tuttavia, come ribadito anche dalla Corte d’Appello di Milano, questi strumenti da soli non sono sufficienti. La valutazione del rischio di caduta deve essere personalizzata e adattata alle caratteristiche individuali di ogni paziente.
Le scale di valutazione forniscono una base quantitativa, ma non possono considerare tutte le variabili cliniche e ambientali rilevanti, come le condizioni cognitive del paziente, la sua stabilità emotiva, eventuali cambiamenti nello stato di salute o la presenza di fattori ambientali rischiosi come pavimenti scivolosi o bagni difficilmente accessibili. La sentenza ha evidenziato che la struttura sanitaria avrebbe dovuto rivalutare il rischio di caduta della paziente dopo il primo incidente del 26 giugno 2018, applicando una gestione personalizzata e non limitandosi alla sola applicazione delle scale di valutazione.
Il punto chiave emerso dalla sentenza riguarda proprio la necessità di effettuare una valutazione personalizzata del rischio di caduta per ogni paziente. Questa valutazione deve prendere in considerazione non solo gli strumenti standardizzati, ma anche fattori clinici e contestuali specifici, come le condizioni cognitive e fisiche del paziente, il suo grado di mobilità e la capacità di compiere autonomamente attività quotidiane come recarsi al bagno.
Inoltre, come stabilito dalle linee guida nazionali e internazionali, la valutazione del rischio deve essere rivalutata periodicamente, specialmente dopo eventi avversi o cambiamenti nello stato di salute del paziente. Questo concetto è ribadito anche nel Piano Nazionale per la Prevenzione 2020-2025, che sottolinea l’importanza di un monitoraggio continuo dei pazienti e dell’adeguamento delle misure preventive. Nel caso in esame, la mancata rivalutazione del rischio dopo la prima caduta della paziente ha rappresentato un elemento centrale della responsabilità attribuita alla struttura sanitaria.
Diverse regioni italiane hanno adottato specifici piani e linee guida per la prevenzione delle cadute, rinforzando il quadro normativo nazionale, in particolare occorre ricordare fra tutte:
- Regione Lazio: La normativa più recente in tema di prevenzione delle cadute nella Regione Lazio è la Determinazione G15198 del 2022, che aggiorna le “Linee guida regionali per la prevenzione delle cadute nelle strutture sanitarie e sociosanitarie”. Questa determina introduce protocolli dettagliati per la valutazione e la gestione del rischio, con particolare attenzione alla personalizzazione delle misure preventive e alla rivalutazione del rischio dopo ogni evento avverso. Viene inoltre rafforzato il ruolo della formazione del personale sanitario e sociosanitario nella corretta gestione del rischio di caduta.
- Regione Lombardia: Il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2020-2025 della Regione Lombardia prevede azioni specifiche per la prevenzione delle cadute all’interno delle strutture sanitarie, con un focus particolare sulla popolazione anziana. Il piano promuove l’integrazione tra strutture ospedaliere e servizi sanitari territoriali per migliorare la gestione del rischio e l’adozione di misure preventive specifiche.
- Regione Toscana: Nel Piano Sanitario Regionale 2018-2020, la Regione Toscana include misure mirate per la prevenzione delle cadute, soprattutto nei reparti di geriatria e lungodegenza. Le strutture sanitarie devono formare il personale sulla corretta gestione del rischio e implementare modifiche ambientali, come l’installazione di corrimano e l’uso di tappetini antiscivolo.
- Regione Emilia-Romagna: Anche la Regione Emilia-Romagna, nel suo Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025, ha posto la prevenzione delle cadute come una delle priorità in tema di sicurezza dei pazienti. Le strutture sanitarie devono garantire una rivalutazione continua del rischio e personalizzare le misure preventive in base alle esigenze dei singoli pazienti.
La sentenza n. 3203 del 2023 della Corte d’Appello di Milano ha chiarito che il mancato adeguamento delle misure preventive dopo il primo incidente ha rappresentato una grave negligenza da parte della struttura sanitaria, giustificando così il risarcimento dei danni alla paziente.
La Corte d’Appello di Milano offre un importante contributo alla giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione delle cadute. Essa ribadisce che l’uso delle scale di valutazione del rischio, sebbene necessario, non è sufficiente per garantire la sicurezza del paziente. È indispensabile integrare tali strumenti con una valutazione personalizzata e con una rivalutazione periodica del rischio, soprattutto in seguito a eventi avversi o cambiamenti nelle condizioni cliniche del paziente.
Le strutture sanitarie, secondo il quadro normativo delineato dalla Legge Gelli-Bianco, dalle linee guida e dal Codice civile, devono adottare un approccio proattivo nella gestione del rischio di caduta, implementando misure preventive adeguate e monitorando costantemente lo stato di salute dei pazienti. L’omissione di tali obblighi può comportare una responsabilità per danni, come dimostrato dal caso in esame, e può avere conseguenze economiche significative per le strutture sanitarie coinvolte.
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Infatti, per garantire la giusta gestione di un processo così complesso e articolato è necessario agire sotto vari aspetti:
Formazione
Consulenza
Informatizzazione
Formazione
La formazione, come in tutti i sistemi di gestione, è un punto cardine dell’attività e rappresenta una delle evidenze fondamentali richieste dai requisiti di autorizzazione e accreditamento.
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l’informatizzazione dei processi, nel settore sanitario e, nello specifico, nella gestione dei sistemi, risulta ormai essere una componente fondamentale per la buona riuscita di ogni sistema.
H.I.T. Health Information Technology S.r.l. ha sviluppato la piattaforma EOS Moduli dedicata a tutto questo. Inoltre, all’interno della piattaforma, sono previsti due Moduli specifici per il Rischio Clinico: GRC (Gestione del Rischio Clinico) e CVS (Comitato Valutazione Sinistri).
I due moduli intercettano le richieste normative e aiutano le strutture sanitarie nell’assolvimento dei relativi obblighi.
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