Legge PMI 2026: Guida Completa alle Novità sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08)

Legge PMI 2026: Guida Completa alle Novità sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08)

Sicurezza sul lavoro: cosa cambia con la Legge PMI 2026 (Legge 34/2026)

Il panorama normativo della sicurezza sul lavoro in Italia si appresta a vivere un aggiornamento significativo. Dal 7 aprile 2026, infatti, è in vigore la nuova Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge 11 marzo 2026, n. 34).

Il provvedimento contiene anche disposizioni di particolare interesse per la salute e sicurezza sul lavoro, con modifiche al D. Lgs. 81/08 che riguardano modelli organizzativi (MOG) semplificati via INAIL, formazione e addestramento, smart working e verifiche di alcune attrezzature.

Con Legge annuale sulle piccole e medie imprese, il legislatore interviene chirurgicamente sul Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) con l’obiettivo di bilanciare il rigore della tutela dei lavoratori con le necessità di semplificazione tipiche del tessuto produttivo delle PMI.

Le nuove norme mirano a rendere la sicurezza più operativa e meno burocratica per le realtà più piccole. Le novità, infatti, puntano a ridurre gli oneri amministrativi e digitalizzare la sicurezza nelle piccole e medie imprese.

Per i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza, comprendere la portata di queste modifiche è essenziale per evitare il regime sanzionatorio e cogliere le nuove opportunità tecnologiche previste dalla norma.

Inoltre, per microimprese e PMI, il passaggio decisivo sarà comprendere, fin da ora, quali novità saranno immediatamente rilevanti sul piano gestionale e quali richiederanno invece ulteriori atti attuativi.

Ecco le principali modifiche introdotte:

  • Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) Semplificati: entro 120 giorni dal 7 aprile 2026, l’INAIL elaborerà modelli standardizzati e semplificati per PMI, facilitando l’adozione di sistemi di gestione che esentano dalla responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/01).
  • Addestramento Virtuale: è consentito l’uso di tecnologie di simulazione e realtà virtuale per l’addestramento specifico, mantenendo l’obbligo di tracciabilità digitale.
  • Formazione in CIG: diventa obbligatorio erogare la formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione (CIG).
  • Sicurezza nello Smart Working: il datore di lavoro deve fornire un’informativa scritta annuale sui rischi (generali e specifici) agli smart worker e al RLS.
  • Preposto: viene rafforzato il ruolo del preposto, con obbligo di intervenire in caso di comportamenti non conformi e potere di interrompere l’attività.

Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG): Verso la Semplificazione per le PMI

L’Articolo 10 della Legge 34/2026 introduce una modifica fondamentale all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, inserendo il nuovo comma 5-ter che incarica l’INAIL di elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione specifici per micro, piccole e medie imprese.

L’adozione di un MOG non è solo una buona pratica gestionale, ma rappresenta un’esimente dalla responsabilità amministrativa delle società (ex D.Lgs. 231/01). Il principio cardine è la proporzionalità: le PMI potranno accedere a sistemi di gestione della sicurezza meno burocratici ma certificati, ricevendo supporto diretto dall’INAIL per la loro implementazione.

Il ruolo centrale dell’INAIL

Il legislatore ha demandato all’INAIL il compito di elaborare, entro 120 giorni dal 7 aprile 2026, dei modelli semplificati di organizzazione e gestione. Questi modelli saranno definiti d’intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale.

Perché è un’opportunità strategica?

Adottare un MOG non significa solo “mettere in ordine le carte”. Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, un modello organizzativo efficace costituisce un’esimente dalla responsabilità amministrativa della società in caso di infortuni gravi o malattie professionali.

Fino ad oggi, l’implementazione di tali modelli era percepita come un onere accessibile solo alle grandi imprese. Con la Legge PMI 2026, il principio di proporzionalità diventa legge: le procedure saranno calibrate sulla dimensione aziendale, permettendo anche a una piccola officina o a uno studio professionale di tutelare il vertice aziendale da pesanti ripercussioni penali e pecuniarie.

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 30, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L’INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Formazione e Addestramento: cassa integrazione e l’ingresso della Realtà Virtuale

L’Articolo 37 del Testo Unico, relativo alla formazione dei lavoratori, subisce due integrazioni che cambiano radicalmente l’approccio all’addestramento tecnico. Il legislatore aggiorna le modalità di trasferimento delle competenze, rendendo il processo formativo più flessibile e tecnologicamente avanzato.

Formazione in Cassa Integrazione (CIG)

Una novità di forte impatto sociale e operativo riguarda l’introduzione della lettera b-bis al comma 4 dell’art. 37. Da oggi, la formazione e l’addestramento devono avvenire anche durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni (CIG), sia in caso di sospensione totale che di riduzione dell’orario.

L’obiettivo è duplice:

  • Sicurezza al rientro: garantire che il lavoratore torni in postazione con le competenze aggiornate, evitando l’effetto “disimparo” tipico delle lunghe assenze.
  • Condizionalità: il lavoratore che rifiuta di partecipare ai corsi di formazione o riqualificazione (inclusi quelli sulla sicurezza) durante il periodo di sostegno al reddito, decade dal beneficio economico.

Articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 con la modifica:

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Il rifiuto ingiustificato del lavoratore di partecipare a tali corsi può determinare la decadenza dal trattamento di sostegno al reddito.

40. Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

Addestramento in Realtà Virtuale e Simulata

La nuova formulazione del comma 5 dell’art. 37 riconosce ufficialmente le tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.

Questa apertura permette di testare procedure pericolose in totale sicurezza, purché ogni sessione sia tracciata in un apposito registro (anche informatico).

  • Vantaggi: permettere ai lavoratori di esercitarsi su manovre ad alto rischio (es. gestione di emergenze, uso di macchinari complessi, procedure di evacuazione) in un ambiente controllato e privo di pericoli reali.
  • Obblighi di tracciamento: la legge specifica che ogni intervento di addestramento, anche se virtuale, deve essere tracciato in un apposito registro, che può essere tenuto anche in formato digitale. Questo registro diventa un documento probatorio fondamentale in fase di vigilanza.

5. L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato.

Smart Working: nuovi obblighi informativi e sanzioni per il lavoro agile

Con l’integrazione del comma 7-bis all’Articolo 3 (Campo di applicazione), il legislatore affronta finalmente la zona grigia della sicurezza nello Smart Working, specialmente quando l’attività si svolge in ambienti che non sono sotto il controllo del datore di lavoro (es. casa del dipendente, coworking).

In questi casi, la sicurezza è garantita attraverso un rigido protocollo informativo:

  • Informativa scritta annuale: il datore di lavoro è sollevato dagli obblighi di sicurezza “non compatibili” con la modalità agile, ma a una condizione precisa: deve consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che dettagli:
    • I rischi generali connessi alla prestazione esterna.
    • I rischi specifici, legati alla prestazione esterna (es. videoterminali, ergonomia, isolamento, ecc.).
  • Cooperazione del lavoratore: resta fermo il dovere del dipendente di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione.
  • Inasprimento Sanzionatorio: non si tratta, dunque, di una raccomandazione. La Legge 34/2026 ha contestualmente modificato l’Articolo 55 del D.Lgs. 81/08, introducendo sanzioni penali specifiche per il datore di lavoro che omette la consegna o l’aggiornamento annuale dell’informativa. Questo punto richiede un’attenzione immediata da parte degli uffici HR e dei consulenti per la sicurezza.

Il nuovo comma 7-bis:

7-bis. Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Attrezzature: verifiche periodiche e deroghe assicurative

L’Articolo 12 della Legge PMI interviene sugli aspetti più tecnici legati alle attrezzature di lavoro, con l’obiettivo di coprire lacune normative su mezzi diventati d’uso comune in settori specifici.

Nuove attrezzature sotto controllo

Viene integrato l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Da oggi, le seguenti attrezzature sono soggette a verifica periodica almeno triennale:

  • PLE (Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili): mezzi sempre più diffusi nei cantieri e nelle manutenzioni industriali.
  • Piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto: un’integrazione specifica per il settore agricolo, volta a ridurre gli infortuni legati al ribaltamento o al malfunzionamento dei sistemi di elevazione in contesti rurali.

Esoneri Assicurativi (RCA) per aree aziendali

Un’altra modifica rilevante (Art. 9) riguarda il Codice delle Assicurazioni Private. Viene sancito l’esonero dall’obbligo di assicurazione RCA per i carrelli elevatori (ex art. 58 CdS) e le macchine agricole non immatricolate che operano esclusivamente in:

  • Aree aziendali chiuse al pubblico (magazzini, stabilimenti, depositi).
  • Aree ferroviarie, portuali e aeroportuali non accessibili.
  • Fondi agricoli e spazi a uso interno.

Attenzione: L’esonero dall’obbligo RCA non significa assenza di copertura. Tali mezzi devono comunque essere garantiti da una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) diversa dall’assicurazione obbligatoria per la circolazione stradale.

1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonchè per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all’articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

Sicurezza sul lavoro: cosa devono fare le PMI dal 7 aprile 2026?

L’entrata in vigore del 7 aprile 2026 non lascia molto tempo per l’improvvisazione.

Gruppo ECOSafety sta già affiancando i clienti con check-up immediati della conformità aziendale per:

  • Pianificare la consegna delle informative per il lavoro agile se non già aggiornate su base annuale.
  • Verificare se le attrezzature di sollevamento (come le PLE) rientrano ora nelle scadenze triennali di verifica.
  • Valutare l’integrazione della formazione durante i periodi di CIG per ottimizzare i tempi di rientro del personale.

La sicurezza sul lavoro, con questa riforma, si conferma non come un costo statico, ma come un processo dinamico integrato nell’innovazione tecnologica e organizzativa dell’impresa.

Per una consulenza mirata sull’applicazione della Legge 34/2026 nella vostra realtà aziendale, i nostri esperti sono a disposizione per un audit preliminare.

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