DPI e DPC: Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva
🖊️ La Redazione
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenta un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) che ne costituisce la pietra angolare. In questo contesto, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) si configurano come due categorie fondamentali di misure preventive, ciascuna con una logica d’intervento specifica ma sinergica. Comprendere appieno la loro natura, le differenze e le rispettive applicazioni alla luce della normativa è cruciale per implementare strategie di sicurezza efficaci e conformi.
Differenza tra Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva
Nell’ambito della sicurezza lavorativa, la distinzione principale tra i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) risiede nel loro raggio d’azione.
I DPI rappresentano strumenti concepiti per la salvaguardia della salute e della sicurezza del singolo operatore. Essi sono intrinsecamente personali, adattandosi alle specifiche necessità di ogni lavoratore con l’obiettivo di mitigare i pericoli individuali presenti sul luogo di lavoro, comprendendo elementi quali elmetti, guanti e occhiali protettivi.
Diversamente, i DPC estendono la loro protezione simultaneamente a più lavoratori esposti ai medesimi rischi ambientali o operativi.
Un’ulteriore divergenza significativa emerge sul piano normativo: mentre i DPI sottostanno a precise direttive di prodotto che ne definiscono gli standard qualitativi e di sicurezza, culminando con l’apposizione della marcatura CE come attestato di conformità europea, per i DPC non esiste una direttiva equiparabile che ne preveda la marcatura CE.
Infine, si osserva una differenza anche in termini di formazione: l’uso corretto e sicuro dei DPI può richiedere un addestramento mirato per l’operatore, mentre per i DPC, pur non essendoci indicazioni normative esplicite sulla formazione, un’adeguata istruzione sul loro funzionamento e sulle procedure di sicurezza connesse rimane un elemento cruciale per la tutela collettiva sul luogo di lavoro.
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): la barriera protettiva personale


I DPI sono definiti, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“. La loro efficacia risiede nella creazione di una barriera fisica tra il lavoratore e la fonte di pericolo.
Elementi distintivi dei DPI
- Obbligo di fornitura: L’articolo 76 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo di fornire ai lavoratori DPI idonei ai rischi ai quali sono esposti.
- Requisiti essenziali di sicurezza: Come specificato nell’articolo 76, comma 2, i DPI devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che recepisce le direttive comunitarie in materia di DPI, e devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti.
- Utilizzo appropriato: L’articolo 77 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le condizioni per l’uso dei DPI, sottolineando la necessità di una valutazione accurata dei rischi e della scelta di DPI adeguati.
- Formazione e informazione: L’articolo 77, comma 5, prevede che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori informazioni e una formazione adeguata sull’uso corretto dei DPI e sui rischi dai quali proteggono.
Esempi concreti di DPI includono:
- Protezione del capo (Categoria II e III): Elmetti di sicurezza conformi alla EN 397.
- Protezione degli occhi e del viso (Categoria II e III): Occhiali, visiere e schermi conformi alla EN 166.
- Protezione dell’udito (Categoria II): Inserti e cuffie antirumore conformi alla EN 352.
- Protezione delle vie respiratorie (Categoria III): Mascherine antipolvere conformi alla EN 149, semimaschere e autorespiratori conformi alla EN 140 e EN 136.
- Protezione delle mani e delle braccia (Categoria II e III): Guanti specifici conformi a diverse normative EN (es. EN 388 per rischi meccanici, EN 374 per rischi chimici).
- Protezione dei piedi e delle gambe (Categoria II): Scarpe e stivali antinfortunistici conformi alla EN ISO 20345.
- Protezione del corpo (Categoria III): Imbracature per lavori in quota conformi alla EN 361, indumenti protettivi conformi a specifiche EN per diversi rischi.
Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC): la sicurezza estesa all’ambiente di lavoro nel quadro normativo

I DPC rappresentano un insieme di misure e attrezzature volte a proteggere una pluralità di lavoratori contemporaneamente, agendo direttamente sulla fonte del pericolo o modificando l’ambiente di lavoro in modo da ridurre o eliminare il rischio. La loro adozione è considerata prioritaria, come evidenziato nella prassi applicativa del D.Lgs. 81/2008.
La differenza fondamentale tra DPI e DPC risiede nel fatto che i DPC proteggono una collettività di lavoratori e intervengono sull’ambiente di lavoro, mentre i DPI proteggono il singolo individuo.
Caratteristiche chiave dei DPC
- Priorità nell’adozione: Questo principio è ampiamente riconosciuto come derivante dalla logica generale del sistema di prevenzione e protezione, che mira all’eliminazione o alla riduzione dei rischi alla fonte.
- Intervento strutturale: I DPC modificano l’ambiente di lavoro rendendolo più sicuro per tutti i presenti.
- Responsabilità del datore di lavoro: Il datore di lavoro è pienamente responsabile dell’installazione, manutenzione e verifica dell’efficacia dei DPC (articolo 18 del D.Lgs. 81/2008).
Esempi pratici di DPC comprendono (in riferimento alle finalità di protezione):
- Protezione da cadute dall’alto: Parapetti e ringhiere conformi a normative tecniche specifiche, reti di sicurezza installate secondo le buone prassi e normative di settore.
- Controllo degli agenti aerodispersi: Sistemi di aspirazione localizzata progettati secondo le normative sull’aerazione e la qualità dell’aria nei luoghi di lavoro (Allegato IV del D.Lgs. 81/2008).
- Prevenzione incendi: Estintori omologati, impianti antincendio conformi al D.M. 10 marzo 1998 e successivi aggiornamenti, porte tagliafuoco certificate.
- Segnaletica di sicurezza: Cartelli conformi al D.Lgs. 81/2008, Allegato XXV, segnalazioni luminose e acustiche di emergenza.
- Gestione del rischio elettrico: Sistemi di messa a terra realizzati secondo la Norma CEI 64-8, interruttori differenziali e protezioni contro contatti diretti e indiretti.
- Protezione da agenti chimici: Cappe aspiranti con efficienza certificata, docce e lavaocchi di emergenza conformi a specifiche normative.
La priorità dei DPC e la complementarietà con i DPI: un imperativo di legge e di buona pratica
La logica sottesa alla normativa sulla sicurezza sul lavoro privilegia l’adozione di DPC in quanto agiscono alla radice del rischio, proteggendo la collettività. I DPI intervengono come misura sussidiaria e complementare, laddove i DPC non siano sufficienti a eliminare o ridurre il rischio in modo adeguato. Questa priorità si riflette nel principio generale di prevenzione, che mira all’eliminazione dei rischi e, quando ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo mediante misure di protezione collettiva.
La sinergia tra DPI e DPC, guidata dai principi e dagli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle relative normative tecniche, rappresenta la strategia più efficace per garantire ambienti di lavoro sicuri e proteggere la salute dei lavoratori. La corretta comprensione e applicazione di questi strumenti, con la priorità accordata ai DPC, costituiscono un elemento imprescindibile per una gestione della sicurezza aziendale responsabile e conforme alla legge.

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Risorse utili:
- Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;81
- Ministero del Lavoro, Sezione dedicata alla Sicurezza sul Lavoro: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/sistema-prevenzione/pagine/default