Rischio laser nei luoghi di lavoro: obblighi, classi e valutazione ROA

Rischio laser nei luoghi di lavoro: obblighi, classi e valutazione ROA

Il laser è una radiazione ottica artificiale disciplinata dal Titolo VIII, Capo V, del D.Lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro deve far valutare il rischio da personale qualificato, almeno ogni quattro anni (art. 181), confrontare l’esposizione con i valori limite dell’Allegato XXXVII, adottare misure tecniche, segnaletica e DPI, formare i lavoratori e attivare la sorveglianza sanitaria, di norma annuale (art. 218). La classe del laser, attribuita dal fabbricante secondo la CEI EN 60825-1, orienta le misure.

Le sorgenti laser sono ormai presenti in moltissimi ambienti di lavoro: macchine per il taglio, la saldatura e la marcatura, sistemi di misura e allineamento, scanner, strumenti di ricerca, apparecchi medicali e chirurgici, dispositivi per trattamenti estetici. Proprio questa diffusione rende il rischio spesso sottovalutato: un fascio invisibile nell’infrarosso, una riflessione su una superficie metallica o una fase di manutenzione su una macchina “chiusa” possono causare lesioni oculari permanenti in una frazione di secondo.

In questo articolo ricostruiamo il quadro normativo, italiano ed europeo, distinguendo con chiarezza gli obblighi di legge dalle norme tecniche volontarie, e indichiamo i passaggi concreti per una gestione del rischio laser nei luoghi di lavoro corretta e documentata.

Che cos’è il laser e perché è pericoloso

Il termine LASER è l’acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, cioè amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazione (Wikipedia, voce “Laser”). Un laser produce un fascio di radiazione ottica con caratteristiche che la distinguono dalla luce delle sorgenti convenzionali:

  • monocromaticità: l’emissione avviene a una lunghezza d’onda definita o in un intervallo spettrale molto ristretto;
  • direzionalità (collimazione): il fascio diverge pochissimo e mantiene un’elevata concentrazione di energia anche a grande distanza;
  • coerenza: le onde emesse sono in fase tra loro, nello spazio e nel tempo.

Queste proprietà permettono di concentrare potenze elevate su superfici minime. È il motivo per cui il laser è uno strumento industriale e medicale così efficace, ed è anche il motivo per cui è pericoloso.

Dal punto di vista normativo il laser rientra tra le radiazioni ottiche artificiali. L’art. 214 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce come radiazioni ottiche tutte le radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm: ultravioletto, visibile e infrarosso. Si tratta di radiazioni non ionizzanti. Per questo il rischio laser nei luoghi di lavoro non ricade nella disciplina della radioprotezione da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 101/2020), che riguarda raggi X, sorgenti radioattive e simili.

Gli effetti sulla salute: occhi e pelle

Occhi e cute sono gli organi bersaglio. Il tipo di danno dipende soprattutto dalla lunghezza d’onda.

Banda spettraleStruttura colpitaPossibili effetti
Ultravioletto (180-400 nm)Cornea, cristallino, cuteFotocheratite, cataratta, eritema, effetti a lungo termine sulla pelle
Visibile (400-700 nm)RetinaLesioni retiniche fotochimiche e termiche, anche permanenti
Infrarosso vicino (700-1400 nm)Retina, cristallinoLesioni retiniche, cataratta; il fascio è invisibile e non attiva il riflesso palpebrale
Infrarosso medio e lontano (1400 nm – 1 mm)Cornea, cuteUstioni corneali e cutanee

Le bande della tabella seguono la suddivisione usata nelle norme tecniche e in ambito biologico. Ai fini di legge, l’art. 214 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce ultravioletto la radiazione tra 100 e 400 nm, visibile quella tra 380 e 780 nm e infrarossa quella tra 780 nm e 1 mm.

Il caso più insidioso è la banda tra 400 e 1400 nm, la cosiddetta “zona di rischio retinico”: cristallino e cornea focalizzano il fascio sulla retina, moltiplicando l’irradianza di molti ordini di grandezza. Nell’infrarosso vicino, tipico di molte sorgenti industriali, il lavoratore non vede il fascio e non ha alcuna reazione di difesa naturale.

I rischi indiretti da considerare

La valutazione non si ferma all’esposizione diretta. Il Capo V del D.Lgs. n. 81/2008 richiede di considerare anche gli effetti indiretti (art. 216, comma 2, lettera e), come l’accecamento temporaneo, le esplosioni e gli incendi, oltre alle possibili interazioni con sostanze fotosensibilizzanti.

Nella pratica i rischi associati più frequenti sono:

  • abbagliamento e accecamento temporaneo, pericolosi quando il lavoratore conduce mezzi o lavora in quota;
  • incendio ed esplosione, soprattutto con laser di classe 4 a contatto con materiali combustibili, solventi o atmosfere potenzialmente esplosive;
  • fumi e particolato generati dalla lavorazione dei materiali (taglio, incisione, saldatura, chirurgia), che possono contenere sostanze pericolose e richiedono una valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008;
  • rischio elettrico, legato alle alimentazioni ad alta tensione di molte sorgenti;
  • radiazione collaterale, ad esempio ultravioletto o radiazione ottica non coerente emessa dal plasma durante le lavorazioni;
  • rischi criogenici e chimici, per i sistemi che impiegano gas o fluidi di raffreddamento;
  • rischio biologico, nelle applicazioni medicali in cui il fumo chirurgico può veicolare materiale biologico.

Per la parte su fumi, polveri e qualità dell’aria, gli specialisti di Igiene ambientale e industriale di Gruppo ECOSafety e il Laboratorio accreditato ISO/IEC 17025 eseguono campionamenti e analisi a supporto della valutazione.

Il quadro normativo: cosa è obbligatorio e cosa è norma tecnica

Per gestire correttamente il rischio laser nei luoghi di lavoro è essenziale distinguere tra fonti vincolanti e norme tecniche.

Fonti vincolanti

FonteContenuto
Direttiva 2006/25/CEPrescrizioni minime di sicurezza e salute per l’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali
D.Lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, Capo I (artt. 180-186)Disposizioni generali sugli agenti fisici: valutazione, misure, formazione, sorveglianza sanitaria
D.Lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, Capo V (artt. 213-218)Disposizioni specifiche sulle radiazioni ottiche artificiali, compreso il laser
D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XXXVII, Parte IIValori limite di esposizione (VLE) per le radiazioni laser
D.Lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, Capo VISanzioni
Regolamento (UE) 2016/425Requisiti dei dispositivi di protezione individuale
Direttiva 2006/42/CE e Regolamento (UE) 2023/1230Sicurezza delle macchine, comprese le macchine laser. Il Regolamento si applica dal 20 gennaio 2027 e sostituisce la Direttiva
Regolamento (UE) 2017/745Dispositivi medici, inclusi i prodotti senza finalità medica dell’Allegato XVI, come le apparecchiature laser per epilazione e trattamenti cutanei

Norme tecniche di riferimento

Le norme tecniche non sono leggi, ma il D.Lgs. n. 81/2008 vi rinvia espressamente: per la valutazione dei laser l’art. 216 richiama le norme IEC (in Italia CEI). Seguirle è il modo più solido per dimostrare di aver valutato il rischio secondo lo stato dell’arte.

NormaAmbito
CEI EN 60825-1 (IEC 60825-1, Ed. 3:2014)Classificazione ed etichettatura dei prodotti laser, a carico del fabbricante. Edizione vigente: IEC 60825-1:2014 (Ed. 3.0), per la quale IEC indica come data di stabilità il 2027
IEC TR 60825-14Guida per l’utilizzatore: gestione della sicurezza laser e ruolo del Laser Safety Officer
IEC TR 60825-8 e guida CEI 76-6Uso sicuro dei fasci laser sulle persone (ambito medicale ed estetico) e compiti dell’Addetto Sicurezza Laser
UNI EN ISO 11553-1Sicurezza delle macchine per la lavorazione laser
UNI EN 207Filtri e protettori dell’occhio contro radiazioni laser
UNI EN 208Protettori dell’occhio per lavori di regolazione su laser e sistemi laser

Indicazioni applicative autorevoli sono contenute nella pubblicazione INAIL Sicurezza laser. Rischi e prevenzione (2024), sul Portale Agenti Fisici, curato da INAIL con le Regioni, e nelle Indicazioni operative sul Titolo VIII del D.Lgs. n. 81/2008 elaborate dal Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro con INAIL e ISS.

Le classi laser secondo la CEI EN 60825-1

La classe è il primo indicatore del livello di pericolo. È attribuita dal fabbricante, che la riporta in etichetta e nel manuale. Il datore di lavoro la acquisisce e la utilizza nella valutazione: la classificazione e le informazioni fornite dai fabbricanti sono tra gli elementi che la legge chiede di considerare (art. 216, comma 2, lettere l e m). L’edizione vigente prevede otto classi.

ClasseLivello di pericoloCaratteristicheMisure principali
1Sicuro in condizioni ragionevolmente prevedibiliNessun danno anche con visione prolungata, anche con strumenti ottici. Può contenere al suo interno un laser di classe superiore, completamente racchiusoNessuna misura in uso normale; attenzione a manutenzione e assistenza, quando le protezioni vengono rimosse
1CRischio oculare controllatoLaser per applicazione a contatto con cute o tessuti (ad esempio trattamenti estetici). Sistemi tecnici impediscono l’emissione se il dispositivo non è a contatto, così che l’esposizione oculare resti entro i limiti della classe 1Rischio per la cute in base all’applicazione: istruzioni del fabbricante, formazione, eventuali DPI cutanei
1MBasso, salvo uso di strumenti otticiSicuro a occhio nudo; pericoloso se il fascio è osservato con binocoli, telescopi o lenti, che raccolgono più radiazione nell’occhioVietato osservare il fascio con strumenti ottici
2Basso, solo visibile (400-700 nm)La protezione è assicurata dalle reazioni di difesa, come il riflesso palpebrale (circa 0,25 s). Per emissione continua, potenza fino a 1 mWNon fissare il fascio
2MBasso, salvo uso di strumenti otticiCome la classe 2, ma pericoloso con strumenti otticiNon fissare il fascio né osservarlo con strumenti ottici
3RMedioEsposizione diretta potenzialmente pericolosa. LEA fino a 5 volte quello della classe 2 nel visibile (5 mW in continua) e fino a 5 volte quello della classe 1 nelle altre lunghezze d’ondaEvitare l’esposizione diretta degli occhi; formazione specifica
3BAltoVisione diretta pericolosa entro la DNRO (Distanza Nominale di Rischio Oculare). Per emissione continua, potenza fino a 0,5 W. La riflessione diffusa è di norma sicuraZona laser controllata, segnaletica, DPI oculari, procedure, interblocchi
4Molto altoPericoloso per occhi e cute anche per riflessione diffusa; può innescare incendi e generare fumiTutte le misure della 3B, più protezione della cute, prevenzione incendi e aspirazione fumi

Una precisazione che sfugge spesso: un prodotto di classe 1 può incorporare una sorgente di classe 4, come accade in molte macchine per taglio e marcatura. In esercizio normale la macchina è sicura, ma durante installazione, manutenzione, allineamento o assistenza le protezioni vengono rimosse o escluse e il rischio torna quello della sorgente interna. La valutazione deve considerare queste fasi.

Per le macchine laser, la conformità alla Direttiva macchine (e dal 20 gennaio 2027 al Regolamento (UE) 2023/1230) e alla norma UNI EN ISO 11553-1 è il presupposto della sicurezza in uso. Gruppo ECOSafety supporta costruttori e utilizzatori con i servizi di Marcatura CE e sicurezza delle macchine.

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Rischio laser nei luoghi di lavoro: gli obblighi del datore di lavoro

1. Valutare il rischio con personale qualificato

L’art. 181, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi derivanti dagli agenti fisici. Il comma 2 precisa che la valutazione è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, in possesso di specifiche conoscenze in materia. Va aggiornata ogni volta che si verificano mutamenti che la potrebbero rendere obsoleta, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrano la necessità.

La valutazione è parte del Documento di Valutazione dei Rischi (artt. 17 e 28): è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Secondo l’art. 181, comma 3, il DVR deve riportare i dati della valutazione e, se il datore di lavoro conclude che non serve una valutazione più dettagliata, la giustificazione di questa scelta.

2. Identificare l’esposizione e confrontarla con i valori limite

Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli di esposizione. Per il laser la valutazione si basa spesso sul calcolo, a partire dai dati tecnici forniti dal fabbricante: potenza o energia, lunghezza d’onda, durata dell’impulso, divergenza e diametro del fascio. I livelli vanno confrontati con i valori limite di esposizione (VLE) dell’Allegato XXXVII, Parte II.

L’art. 216, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, che recepisce la Direttiva 2006/25/CE, elenca gli elementi a cui il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione:

  • livello, gamma di lunghezze d’onda e durata dell’esposizione;
  • i valori limite di esposizione;
  • i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio (art. 183);
  • le interazioni con sostanze fotosensibilizzanti;
  • gli effetti indiretti (accecamento temporaneo, esplosioni, incendio);
  • l’esistenza di attrezzature alternative che riducano l’esposizione;
  • la disponibilità di azioni di risanamento per ridurre i livelli di esposizione;
  • le informazioni della sorveglianza sanitaria;
  • l’esposizione a più sorgenti;
  • la classificazione dei laser e le informazioni dei fabbricanti.

Gli strumenti operativi della valutazione sono la DNRO (la distanza oltre la quale l’esposizione scende sotto il VLE) e la conseguente Zona Nominale di Rischio Oculare, che serve a delimitare le aree di lavoro.

Il personale tecnico di Gruppo ECOSafety elabora la valutazione dei rischi e il DVR comprensivi della valutazione ROA, e fornisce la consulenza sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

3. Eliminare o ridurre il rischio

L’art. 182 stabilisce che i rischi vanno eliminati alla fonte o ridotti al minimo e che in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai VLE. Se la valutazione indica che i VLE possono essere superati, l’art. 217, comma 1, prevede che il datore di lavoro definisca e attui un programma di misure tecniche e organizzative, che può comprendere:

  • metodi di lavoro e attrezzature alternativi che comportino una minore esposizione;
  • misure tecniche come segregazione del fascio, schermature, interblocchi sugli accessi, beam stop e terminazione controllata del fascio;
  • programmi di manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro;
  • progettazione dei luoghi e delle postazioni, eliminando ad esempio le superfici riflettenti;
  • limitazione della durata e del livello dell’esposizione;
  • dispositivi di protezione individuale adeguati;
  • rispetto delle istruzioni del fabbricante.

I luoghi in cui i lavoratori possono essere esposti oltre i VLE vanno indicati con apposita segnaletica, identificati e, dove tecnicamente possibile, ad accesso limitato (art. 217, comma 2). Per la segnaletica di sicurezza si applica il Titolo V del D.Lgs. n. 81/2008: l’Allegato XXV prevede il cartello di avvertimento “Raggi laser”. Se, nonostante le misure, i VLE vengono superati, il datore di lavoro interviene immediatamente (art. 182, comma 2) per riportare l’esposizione sotto i limiti, ne individua le cause e adegua le misure.

4. Scegliere i DPI corretti

I protettori dell’occhio per laser sono DPI soggetti al Regolamento (UE) 2016/425 e vanno scelti in base alla valutazione, non a catalogo:

  • gli occhiali conformi a UNI EN 207 proteggono dall’esposizione diretta accidentale. La marcatura riporta lunghezza d’onda, modalità di emissione (continua o impulsata) e graduazione di protezione (LB);
  • gli occhiali conformi a UNI EN 208, contrassegnati RB, sono destinati alle operazioni di allineamento e regolazione nel visibile: attenuano il fascio a livelli paragonabili alla classe 2, consentendo di vederlo.

Un occhiale scelto per la lunghezza d’onda sbagliata non offre alcuna protezione. La scelta, la consegna, l’addestramento all’uso e la verifica dello stato di conservazione sono obblighi del datore di lavoro (artt. 76-77 del D.Lgs. n. 81/2008).

5. Informare e formare i lavoratori

L’art. 184 impone un’informazione e una formazione specifiche per i lavoratori esposti, che riguardano in particolare:

  • le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi;
  • l’entità e il significato dei valori limite e i potenziali rischi;
  • i risultati della valutazione;
  • le modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione;
  • le circostanze in cui i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria;
  • le procedure di lavoro sicure;
  • l’uso corretto dei DPI.

Questa formazione si aggiunge a quella generale e specifica prevista dall’art. 37, oggi disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha riordinato durata, contenuti e modalità dei corsi. Cosa si rischia se manca è spiegato nella nostra guida alle sanzioni per mancata formazione sulla sicurezza. Le proposte formative di Gruppo ECOSafety coprono sia la formazione dei lavoratori sia la formazione sui rischi specifici e sulla prevenzione incendi, rilevante dove si impiegano laser di classe 4.

6. Attivare la sorveglianza sanitaria

I lavoratori esposti alle radiazioni ottiche artificiali sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (artt. 185 e 218). Le visite si svolgono di norma una volta l’anno, o con periodicità inferiore decisa dal medico competente (art. 218, comma 1), con particolare attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili. In caso di esposizione superiore ai valori limite il controllo medico è tempestivo (art. 218, comma 2). Gli esiti vengono annotati nella cartella sanitaria e di rischio (art. 186).

Le figure di riferimento: personale qualificato, Addetto e Tecnico Sicurezza Laser

L’art. 181, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 richiede che la valutazione sia svolta da personale qualificato dotato di specifiche conoscenze. Le figure dedicate alla gestione quotidiana della sicurezza laser derivano dalle norme tecniche:

FiguraAmbitoRiferimento tecnico
Laser Safety Officer / Tecnico Sicurezza Laser (TSL)Industria, ricerca, laboratoriIEC TR 60825-14, che ne raccomanda la nomina per l’uso di laser di classe 3B e 4
Addetto Sicurezza Laser (ASL, sigla da non confondere con l’Azienda sanitaria locale)Strutture sanitarie, studi medici, centri esteticiIEC TR 60825-8 e guida CEI 76-6

Queste figure collaborano con il datore di lavoro, il RSPP e il medico competente. Si occupano in genere di: verificare la classificazione delle apparecchiature, determinare la DNRO e delimitare la zona laser controllata, selezionare i DPI, redigere le procedure operative, curare la formazione, controllare l’efficacia delle misure e analizzare gli incidenti.

Per le aziende e le strutture sanitarie che utilizzano laser di classe 3B e 4, Gruppo ECOSafety mette a disposizione un Esperto Sicurezza Laser che può assumere l’incarico di ASL o TSL e coordinarsi con il servizio RSPP.

Approfondimento: chi è e cosa fa l’Addetto alla Sicurezza Laser.

Laser in sanità e nel settore estetico

Nelle strutture sanitarie il laser è usato in chirurgia, oftalmologia, dermatologia, odontoiatria e fisioterapia. Accanto agli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008 verso gli operatori, le apparecchiature devono essere conformi al Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici. Il rischio riguarda anche i pazienti: va integrato nei processi di gestione del rischio clinico e nei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Nel settore estetico, le apparecchiature laser per epilazione e trattamenti cutanei senza finalità medica rientrano nell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 2017/745, con le specifiche comuni del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346. Gli apparecchi utilizzabili dagli estetisti sono inoltre disciplinati dal D.M. 15 ottobre 2015, n. 206. Se il centro ha dipendenti, il titolare è datore di lavoro e deve applicare integralmente il Capo V del Titolo VIII, compresa la protezione oculare dell’operatore e del cliente.

Laser in industria: le criticità più frequenti

Nelle aziende manifatturiere le situazioni critiche ricorrono:

  • macchine di classe 1 con sorgente interna di classe 4: il rischio si concentra nelle fasi di manutenzione, regolazione e assistenza, spesso affidate a ditte esterne. Servono procedure di accesso, permessi di lavoro e il coordinamento previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
  • laser di allineamento e misura nei cantieri (livelle, tracciatori, scanner), di classe 2, 2M o 3R, usati vicino a lavoratori di altre imprese. La valutazione va coordinata nei piani di sicurezza: Gruppo ECOSafety supporta queste attività con i servizi di Conformità tecnica e cantieri;
  • robot e celle di saldatura laser con fasci invisibili nell’infrarosso vicino: la segregazione e gli interblocchi sono la misura principale, i DPI sono una misura residuale;
  • fumi di lavorazione, che richiedono aspirazione localizzata e una valutazione del rischio chimico e, quando necessario, misurazioni ambientali.

Integrare la gestione del rischio laser nei luoghi di lavoro in un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza ISO 45001 rende i controlli periodici, la manutenzione e la formazione parte di un processo verificabile.

Le sanzioni

Le sanzioni relative agli agenti fisici sono previste dal Titolo VIII, Capo VI del D.Lgs. n. 81/2008 (artt. 219 e 220). Le violazioni degli obblighi descritti in questa guida sono reati contravvenzionali, puniti con l’arresto o l’ammenda:

Obbligo violatoPenaRiferimento
Valutazione dei rischi da personale qualificato, almeno ogni quattro anni (art. 181, c. 2); identificazione dell’esposizione e valutazione (art. 216)Datore di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euroArt. 219, c. 1, lett. a)
Misure immediate in caso di superamento dei valori limite (art. 182, c. 2); sorveglianza sanitaria (art. 185); programma di misure tecniche e organizzative (art. 217, c. 1)Datore di lavoro e dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euroArt. 219, c. 2, lett. a)
Informazione e formazione dei lavoratori (art. 184); segnaletica e limitazione degli accessi, adattamento delle misure ai lavoratori sensibili (art. 217, c. 2 e 3)Datore di lavoro e dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroArt. 219, c. 2, lett. b)
Sorveglianza sanitaria e cartella sanitaria e di rischio (artt. 185 e 186)Medico competente: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 569,53 a 2.278,14 euroArt. 220

Gli importi sono quelli rivalutati con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023, come riportati nel Testo unico dell’Ispettorato nazionale del lavoro aggiornato a luglio 2025. Per il quadro generale delle sanzioni sulla sicurezza, dalla sospensione dell’attività alla patente a crediti, vedi la nostra guida alle sanzioni sulla sicurezza sul lavoro.

Trattandosi di contravvenzioni, si applica la procedura di prescrizione (art. 301 del D.Lgs. n. 81/2008 e artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994): l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione e, se il contravventore la adempie, il reato si estingue con il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda.

In caso di infortunio le conseguenze vanno ben oltre. Una lesione oculare permanente può configurare il reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 del Codice penale), con aggravante per violazione delle norme antinfortunistiche, e comportare la responsabilità civile per il risarcimento del danno. Per le società si aggiunge la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001. Un Modello Organizzativo 231 efficace, che integri la gestione della sicurezza, è lo strumento previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 per l’esimente: ne parliamo nella guida al modello 231 per la sicurezza sul lavoro.

Rischio laser nei luoghi di lavoro: checklist operativa per il datore di lavoro

PassoAttivitàRiferimento
1Censire tutte le sorgenti laser, comprese quelle incorporate nelle macchine e quelle di ditte esterneArt. 216
2Acquisire classe, dati tecnici e istruzioni del fabbricanteArt. 216; CEI EN 60825-1
3Affidare la valutazione a personale qualificato e inserirla nel DVRArtt. 28 e 181
4Calcolare o misurare l’esposizione, determinare DNRO e zone laserArt. 216; All. XXXVII
5Adottare misure tecniche e organizzative, segnaletica e limitazione degli accessiArtt. 182 e 217; All. XXV
6Scegliere e consegnare i DPI oculari (EN 207, EN 208) e, per la classe 4, cutaneiArtt. 76-77; Reg. (UE) 2016/425
7Informare, formare e addestrare i lavoratori espostiArtt. 37 e 184
8Attivare la sorveglianza sanitaria con il medico competenteArtt. 185 e 218
9Valutare prevenzione incendi e fumi di lavorazioneTitolo IX; D.M. 3 settembre 2021
10Aggiornare la valutazione almeno ogni 4 anni e a ogni cambiamentoArt. 181, comma 2
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Approfondimenti correlati


Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rischio laser nei luoghi di lavoro?

Almeno ogni quattro anni, come stabilito dall’art. 181, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, e comunque ogni volta che intervengono cambiamenti rilevanti: nuove sorgenti, modifiche al processo o alle postazioni, oppure quando lo richiedono i risultati della sorveglianza sanitaria.

È obbligatorio nominare un Addetto Sicurezza Laser?

La legge richiede che la valutazione sia effettuata da personale qualificato (art. 181, comma 2), ma non introduce una nomina con questo nome. La figura dell’ASL o del TSL è prevista dalle norme tecniche (IEC TR 60825-14, IEC TR 60825-8, guida CEI 76-6), che ne raccomandano la designazione quando si usano laser di classe 3B e 4. Nella pratica è lo strumento più efficace per dimostrare una gestione del rischio conforme allo stato dell’arte.

Un laser di classe 1 richiede la valutazione?

La sorgente va comunque censita e considerata nel DVR. In uso normale un prodotto di classe 1 non richiede misure specifiche, ma se incorpora un laser di classe superiore occorre valutare le fasi di manutenzione e assistenza, in cui l’involucro protettivo viene aperto.

Quali occhiali servono per lavorare con il laser?

Occhiali conformi a UNI EN 207 per la protezione dall’esposizione accidentale, oppure UNI EN 208 per l’allineamento dei laser nel visibile. Devono corrispondere alla lunghezza d’onda, alla modalità di emissione e al livello di potenza o energia della sorgente, come indicato nella valutazione dei rischi.

Chi esegue la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti?

Il medico competente. Le visite sono di norma annuali, o più frequenti se lo decide il medico competente, con particolare attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili (art. 218, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008).


Fonti e riferimenti

Rischio laser nei luoghi di lavoro: fonti normative vincolanti

Rischio laser nei luoghi di lavoro: norme tecniche (adesione volontaria)

  • CEI EN 60825-1; IEC TR 60825-14; IEC TR 60825-8; guida CEI 76-6; UNI EN ISO 11553-1; UNI EN 207; UNI EN 208

Rischio laser nei luoghi di lavoro: documenti di indirizzo e approfondimenti